Un (possibile) nuovo modo di legiferare

di | 15 Aprile 2014 | 6 commenti Leggi

Spesso mi viene chiesto che cosa mi abbia indotto a dedicare tanti sforzi e tempo alla direzione di riviste giuridiche, una attività questa che svolgo, nel bene e nel male, da circa 30 anni (e precisamente dall’ottobre 1986, quando pubblicai in solitario il numero zero della rivista “Giurisprudenza amministrativa siciliana”, utilizzando le possibilità offerte dall’allora nascente “desktop publishing” consentite dall’Apple Macintosh e dall’annessa Laser Writer Plus e poi proseguita, con maggiore intensità, tramite internet, nel dicembre 1996, con la rivista Giust.it e attualmente con la rivista LexItalia.it).

Preferisco solitamente rispondere in negativo, dicendo che non l’ho fatto certo per motivi universitari (professore associato ero quando iniziai oltre 17 anni addietro Giust.it, che all’inizio era raggiungibile all’indirizzo http://www.infcom.it/giustamm ed associato sono ancora adesso, nonostante le tre monografie e i circa duecento articoli pubblicati).

Che la direzione di una rivista giuridica non sia molto apprezzata dall’accademia, lo capii presto: ricordo, in particolare, lo choc che provai quando ricevetti molti complimenti per un articolo sulle cause di estinzione del rapporto di pubblico impiego pubblicato sul “Foro amministrativo”, mentre nessun commento od apprezzamento era stato espresso per la già menzionata rivista “Giurisprudenza amministrativa siciliana”, che pubblicavo già da due anni e che imbustavo e spedivo personalmente tramite l’ufficio postale sotto casa.

Del resto, fin dall’inizio, mio padre Pietro – che conosceva bene il mondo universitario – cercò vivamente di dissuadermi dall’impresa, dato che, secondo quanto mi disse (devo ammettere che aveva senz’altro ragione), la direzione di riviste giuridiche non porta – sotto il profilo universitario – affatto bene, specie a coloro che non hanno titoli accademici (molti si chiedono infatti: che cosa si è messo in testa questo?), anche se tutti poi utilizzano le riviste stesse. Queste ultime spesso condividono lo stesso destino riservato alle amanti, che molti utilizzano in privato con “soddisfazione”, ma che poi fingono di non conoscere in pubblico; con la differenza tuttavia che, nel caso delle amanti, i ritorni economici sono spesso rilevanti.

La opposizione di mio padre fu così decisa che, non appena seppe che utilizzavo per la copiatura delle sentenze la sua segretaria (fuori gli orari di lavoro e pagandola a parte), le proibì di proseguire l’attività; ragion per cui per la copiatura delle sentenze – che allora erano reperibili solo in forma cartacea – fui costretto a reperire una segretaria part time ed a trasformare casa mia (con la realizzazione di un muro divisorio nel soggiorno e di un piccolo servizio) in parte ad ufficio.

Paradossalmente sempre mio padre, quando decisi, dopo oltre dieci anni, di por fine alla rivista cartacea regionale, mi spronò a continuare, forse perché si era reso conto che per lui, così come per tanti altri, era divenuta uno strumento di lavoro. Tuttavia, le crescenti difficoltà nel reperimento delle sentenze del T.A.R. Sicilia mi indussero ad interrompere definitivamente l’esperienza della rivista regionale; anche perché, per la verità, nel frattempo mi ero reso conto delle potenzialità di internet.

Le ragioni del mio incaponimento (ai limiti della testardaggine) non sono neanche economiche: l’esempio più lampante è costituito dalla rivista regionale, che – per la platea limitata dei potenziali lettori – non poteva che aspirare alla sola copertura delle spese, dopo i primi anni necessari per lanciarla. Nonostante ciò, pochi altri coraggiosi, che desidero ricordare nominativamente in ordine alfabetico: l’Avv. Girolamo Calandra, il Pres. Guido Carlino, il Pres. Calogero Ferlisi, il Pres. Salvatore Veneziano, si aggiunsero dopo qualche anno per dare una mano ad una impresa che, ripeto, sotto il profilo economico, non aveva alcuna prospettiva, ma che aveva lo scopo di valorizzare la giurisprudenza siciliana, unico sistema di giustizia amministrativa “a circuito chiuso” (dato che, come noto, la Regione siciliana è l’unica ad avere anche un giudice di appello).

Anche quando cominciò la mia avventura su Internet, le prospettive di ricavi erano praticamente assenti. Allora imperava il principio secondo cui tutto ciò che era su Internet doveva essere gratuito, anche se così facendo si ingrassavano tutti coloro (in primo luogo la Telecom) che facevano pagare a suon di scatti il collegamento.

Ricordo che quando, dopo oltre tre anni e mezzo di libero accesso e dei relativi costi (copiatura delle sentenze, scatti telefonici per il collegamento, server, ecc.), decisi, non senza amarezza, di sospendere le pubblicazioni dell’originaria rivista Giust.it – anche perchè nel frattempo, forse quale ricompensa per l’attività svolta del tutto gratuitamente, ero stato querelato per diffamazione da mio cognato – una querela che tuttavia, come dato atto con apposito comunicato, è stata archiviata in istruttoria perchè infondata – con mia viva sorpresa, fui contattato dalle principali 4 case editrici giuridiche nazionali, le quali si offrirono da fungere da editore.

Scelsi il Poligrafico dello Stato e tutti sanno com’è andata a finire (espropriazione unilaterale nell’agosto-settembre 2003 della rivista di cui ero comproprietario al 50%); altrettanto noto è il fatto che, dopo i dispiaceri derivati dalla sospensione della rivista Giust.it, poi ridenominata Giustamm.it, con il trasferimento ad essa di tutti gli abbonati acquisiti, ho continuato la mia avventura, dopo apposito comunicato – partendo da zero abbonati – tramite LexItalia.it, nonostante che non disponessi (così come continuo a non disporre) di imponenti comitati scientifici né di altrettanto imponenti network professionali.

Se quindi le motivazioni che mi hanno spinto nei passati trent’anni circa a fondare e dirigere riviste giuridiche non sono nè universitarie nè economiche, cosa mai mi avrà spinto?

L’idea che mi ha sempre animato è stata solo quella di cercare in qualche modo di proseguire il cammino intrapreso (con molto maggior impatto, lo ammetto) da mio padre Pietro. Anche lui, con i suoi libri, che aggiornava continuamente, aveva creato degli strumenti di lavoro e di studio.

In più ho sempre ritenuto che, monitorando attentamente la giurisprudenza (che, affrontando casi concreti, costituisce il fronte attivo del divenire del diritto), è possibile anche – tramite il cd. “diritto vivente” – restringere gli spazi di discrezionalità del giudice amministrativo, in modo da coordinare in qualche modo una materia apparentemente magmatica, qual è la giurisprudenza.

Per la verità, la idea che mi anima da tempo è ancora più ambiziosa e non so se mai si realizzerà.

Ho infatti sempre pensato che le massime della giurisprudenza, se elaborate in modo chiaro, coinciso ed intellegibile, possano costituire uno strumento che può essere utilizzato anche dal legislatore.

Un esempio evidente di ciò è costituito dal recente codice del processo amministrativo, il quale ha cercato appunto di dare ordine e sistema al settore del diritto processuale amministrativo, utilizzando una serie di principi che si erano andati sedimentando nel tempo e che erano stati spesso ripetuti tramite delle massime divenute tralaticie.

L’attività di massimazione, nonostante la scarsa considerazione in cui è tenuta dall’accademia (scommetto che i direttori scientifici della rivista “clonata” non hanno mai massimato una sentenza da quando hanno assunto la carica, perché l’attività di massimazione ripugna ai più ed non può certo essere svolta da gente che deve dedicarsi ad attività ben più elevate), può essere quindi uno strumento utile per il legislatore, non solo per dare ordine e sistema ad interi settori, ma anche perchè – specie con riferimento a norme da poco emanate – consente ad un legislatore attento di intervenire con norme interpretative che finirebbero peraltro per eliminare buona parte del contenzioso e per aumentare la cd. “certezza del diritto”.

L’attività di massimazione, così negletta, se svolta bene, può quindi raggiungere tre risultati importanti: a) restringere gli spazi di discrezionalità del giudice, individuando ed evidenziando il “persuasive precedent”, per distaccarsi dal quale occorre almeno una motivazione altrettanto persuasiva ed argomentata (con buona pace degli “obiter dicta”); b) dare ordine e sistema ad interi settori, consentendo al legislatore di recepire, con norme legislative o regolamentari, una serie di principi che si sono andati sedimentando in giurisprudenza; c) consentire sempre al legislatore di interpretare in modo autentico norme recentemente emanate (così eliminando buona parte del contenzioso), accogliendo la soluzione più convincente ed equilibrata che è stata prospettata da una parte della giurisprudenza. Di ciò era ben conscio uno dei padri fondatori del diritto amministrativo moderno, il Prof. Guicciardi, il quale, moltissimi lustri addietro, pubblicò (riferendosi alla funzione pretoria del Consiglio di Stato) un articolo così intitolato: “Legislatori e non”.

Infatti, con un processo circolare, le norme emanate dal legislatore, poi interpretate dalla giurisprudenza, ritornano “distillate” sotto forma di principi che colmano le inevitabili lacune, chiariscono i dubbi esegetici e possono essere utilizzati per migliorare la legislazione. Per usare una espressione tanto cara al nostro Giudice delle leggi, si tratterebbe di una forma “leale collaborazione” tra due poteri dello Stato che, specie negli ultimi tempi, appaiono spesso in conflitto.

Non so se vivrò a sufficienza per vedere attuare tali effetti, specie con riferimento ai punti b) e c) appena evidenziati. La ventata di novità che ha portato il nuovo Governo, tuttavia, può indurre a nutrire qualche speranza in merito.

E’ gradita, come sempre, l’opinione dei lettori.

Giovanni Virga, 15 aprile 2014.

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Category: Diritto pubblico, Giustizia amministrativa

Commenti (6)

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  1. Roberto Natale ha detto:

    La lettura della nota ha cambiato la mia giornata; è raro vedere un altissimo giurista mostrare la propria anima al pubblico. Quanto al merito della questione (importanza e ruolo dell’attività di massimazione), preferisco non esprimere alcuna opinione: il senso di sfiducia è troppo grande.

    • Nicola Niglio ha detto:

      Pregiatissimo Prof. Virga,

      la sua idea merita una grande considerazione in questi nostri tempi in cui regna una grande incertezza e una visione alquanto parziale su quasi tutti i settori da parte del nostro legislatore. Ciò riguarda molteplici tematiche sulle quali, invece, la giurisprudenza con le molteplici pronunce ha rappresentato e rappresenta una guida, un faro e un importante punto di riferimento. Che ben venga un massimario che potrebbe rappresentare una importante guida per il nostro legislatore e ciò potrebbe contribuire a ridurre considerevolmente l’immane contenzioso che ha invaso la notra P.A. in tutti questi anni.

      La sua idea, caro Professore, rappresenta un grande contributo di cui oggi ha bisogno il nostro Legislatore ma anche chi opera nelle amministrazioni. E di questo ha dato esempio e prova in tutti questi anni in cui ha diretto la Rivista. E potrebbe costituire una buona occasione per ripartire di nuovo come ha fatto in tutti questi lunghi anni.

  2. Massimo Perin ha detto:

    L’attività di massimazione della giurisprudenza (non solo amministrativa) aiuta professionisti e amministrazione a lavorare bene e si spera possa servire anche al Legislatore, però qui i dubbi si fondano sulla scarsa qualità culturale e giuridica dei tanti protagonisti della creazione delle leggi.

    Il pregio della buona massimazione consiste certamente nel far conoscere la nostra legislazione (anche se il numero delle leggi non è conoscibile, visto che ogni giorno cambia) o perlomeno i tanti principi che poi, in un modo o nell’altro, dobbiamo rispettare ed attuare.

    E’ possibile che a qualcuno possa dar fastidio, forse perchè la buona e comprensibile conoscenza “vera” dello “spirito della legge” non solo dovrebbe ridurre gli spazi alla discrezionalità (della giurisprudenza e dell’amministrazione), ma anche a un sistema politico che vede nel diritto “un’opinione da sottoporre a un sistema di favori”.

  3. Dario Di Maria ha detto:

    Egregio Professore,

    forse Lei non si è accorto di un altro effetto meritorio della Sua iniziativa di allora: dimostrò che i figli di illustri giuristi (a livello internazionale) non sempre sono stupidi e disposti a sedersi su poltrone comode, neppure se siciliani!

    Inoltre penso che fu la prima rivista giuridica on-line, cui seguirono molte altre.

    La ringrazio per tutto il lavoro svolto, per avere condiviso la Sua conoscenza con noi, per questo articolo, per aver condiviso il testo di diritto costituzionale di Suo padre, per la Sua moralità che traspare come in filigrana da ciò che scrive, insomma per la Sua persona.

    I miei più cordiali saluti,

    Dario Di Maria

  4. Salvatore Bianca ha detto:

    Preg.mo Prof. G. Virga,

    sono abbonato alle sue riviste sin dal 1986, quando nacque “Giurisprudenza amministrativa siciliana”. Le ho sempre trovate un fondamentale strumento di lavoro per chi come me ricopre il ruolo di avvocato di ente pubblico.

    Ne ho apprezzato sempre, sia nella forma cartacea che in quella digitale, la linearità dei contenuti e la sistemacità organica di impostazione, nonchè la loro unicità per chi opera negli enti locali siciliani, chiamati ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa siciliana, avendo il legislatore isolano competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, lavori pubblici ed enti locali e costituendo il C.G.A.R.S. il giudice di secondo ed ultimo grado dei procedimenti amministrativi giurisdizionali, salvo questioni di giurisdizione.

    L’ho sempre ritenuta un valido studioso del diritto amministrativo economicamente disinteressato, avendo nella sua posizione potuto, invece, sfruttare l’attività professionale come hanno fatto altri professori (anche di materie diverse) che considerano lo studio del diritto amministrativo soltanto uno strumento economico.

    Cordialmente

    Salvatore Bianca

  5. Salvatore De priamo ha detto:

    Caro Professore,
    Ho sempre fatto tesoro delle Sue riviste, fin da studente universitario, assistente alla cattedra di diritto amministrativo e poi di diritto e legislazione urbansitica.
    Sono Segretario Generale Comunale, e nella nostra professione ci troviamo tutti i giorni a dover individuare le normative di riferimento (cosa non semplice), ed alla loro applicazione ai casi concreti, dovendo spesso mediare tra l’indirizzo politico dell’Amministratore, le esigenze dei cittadini ed il contenuto spesso astratto e non sempre leggibile della normativa.
    Inutile dire che gli orientamenti giurisprudenziali ci confortano nella ricerca delle soluzioni possibili, e stante l’incombenza del quotidiano, e l’urgenza di risposte, le massime giocano un ruolo determinante.
    Sono fiducioso che ce la faremo !!!!!
    Cordialmente
    salvatore de priamo

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