I limiti della libertà di stabilimento nei Paesi della U.E.

di | 9 Settembre 2007 | 1 commento Leggi

Uno dei punti più qualificanti dell’Unione Europea e degli ideali che la ispirano è costituito dalla c.d. libertà di stabilimento, la quale viene solitamente intesa come il diritto di ciascun cittadino facente parte dell’Unione di fissare la propria residenza in uno dei paesi europei.

Tuttavia, uno degli aspetti meno valutati in sede di allargamento dell’Unione ad altri paesi è il fatto che la libertà di stabilimento dà diritto anche ai cittadini di questi paesi che sono recentemente entrati a far parte dell’Unione di trasferirsi in uno qualsiasi dei paesi che compongono quest’ultima.

In precedenza tale possibilità non aveva creato grossi problemi, atteso che la Unione europea è stata inizialmente costituita tra paesi che avevano (e, nonostante tutto, ancora hanno) un grado di sviluppo economico analogo; l’applicazione del principio di libertà di stabilimento, per tale motivo, non aveva comportato grossi flussi di persone che si sono spostate da un paese ad un altro.

Diversamente si è posto il problema con riferimento al recente allargamento dell’Unione europea a Paesi (come ad es. la Polonia e la Romania) che, provenendo dall’esperienza della ex cortina di ferro, hanno ancora situazioni economiche ben differenti da quelle dei Paesi fondatori.

Non a caso l’approvazione della c.d. direttiva Bolkestein, che ha finito per ampliare il concetto di libertà di stabilimento, applicandolo anche alla circolazione di servizi all’interno dell’Unione Europea, ha suscitato non poche discussioni e polemiche, per il pericolo di sfruttamento dei cittadini provenienti dalla Polonia o dalla Romania (esemplificativo è a tal fine il rischio del c.d. “idraulico polacco” paventato dai francesi ed il conseguente timore che l’estensione del principio della libertà di stabilimento possa causare un dumping sociale, ovvero stimolare una corsa al ribasso per quanto riguarda le tutele sociali, i diritti dei lavoratori ed il livello delle retribuzioni).

In particolare non si è considerato che in alcuni paesi che sono recentemente entrati a far parte dell’Unione europea (come in particolare, la Romania) esistono da tempo grossi gruppi etnici, quali i Rom, comunemente chiamati zingari che – per tradizione e filosofia di vita – rifiutano i capisaldi su cui si fonda la nostra Repubblica, racchiusi nell’art. 1 della nostra Carta costituzionale, il quale ancora oggi, nonostante tutti i fannulloni che – a detta di alcuni – ci sarebbero nella nostra P.A., prevede che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro.

In precedenza i Rom che venivano in Italia erano soggetti alle stesse norme previste per i cittadini stranieri: il che significava che, se non potevano dimostrare di svolgere un regolare lavoro che dava loro diritto ad un permesso di soggiorno, potevano essere espulsi dal territorio nazionale.

Diversamente il problema si pone a seguito del recente allargamento dell’Unione europea ai cittadini romeni e polacchi: come recentemente ribadito dalla Sez. I della Cassazione (con sentenza 20 luglio 2007 n. 16151, pubblicata in questa Rivista) “con decorrenza dal 1° gennaio 2007, in virtù della L. 9 gennaio 2006, n. 16, di ratifica del relativo Trattato di adesione, i cittadini della Repubblica di Romania hanno acquisito lo status di cittadini dell’Unione Europea; pertanto, per quanto attiene al diritto nazionale, ad essi dalla stessa data non è più applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998; ne consegue, sulla base dello jus superveniens, l’inefficacia ex nunc dall’1.1.2007 delle misure di espulsione ed allontanamento adottate prima di tale data nei loro confronti”.

Non a caso, dopo l’allargamento dell’Unione europea, i “campi” (così chiamati, ma in realtà si tratta di vere e proprie baraccopoli) che ospitano cittadini Rom provenienti dalla Romania si sono ulteriormente ingrossati, il che ha costretto alcuni Sindaci (come quelli di Milano e di Bologna) ad intervenire per assicurare condizioni minime di vivibilità e di sicurezza. Il problema è che i Rom, pur non rinunciando alla loro filosofia di vita (che prevede in linea di massima spesso il rifiuto del lavoro), da popolo nomade è divenuto sempre più un popolo stanziale, il quale tende a stabilirsi definitivamente nel luogo dove riesce a trovare buone condizioni economiche (sulla realtà dei Rom v. un recente articolo del quotidiano “La Repubblica”).

C’è da chiedersi quali siano i mezzi per limitare il fenomeno, tenuto conto del fatto che, a seguito dell’allargamento dell’U.E. molti dei Rom sono ormai cittadini europei. Il problema si porrà anche in futuro nel caso di allargamento dell’U.E. alla Turchia.

Una buona idea sembra quella di cui hanno dato notizia recentemente alcuni giornali, secondo i quali, nell’ambito del pacchetto di misure che il Ministro dell’Interno Amato starebbe preparando, ci sarebbe una misura che finisce per subordinare il diritto di risiedere nel nostro Paese alla dimostrazione del possesso di un reddito minimo (sembrerebbe di 390 euro) atto ad assicurare almeno la sopravvivenza.

In tutti i paesi civili extraeuropei infatti quasi sempre l’ingresso è subordinato al dimostrazione di possedere un reddito minimo che consenta almeno di sostenersi economicamente nel periodo di permanenza.

Ricordo in particolare che allorché andai a studiare in Nordamerica, le autorità di frontiera mi trattennero all’aeroporto fino a quando non dimostrai che non solo avevo già pagato il corso al quale dovevo partecipare, ma disponevo anche di un reddito sufficiente che mi consentiva di vivere nel periodo di durata del permesso di soggiorno.

Così in atto è anche previsto per i cittadini stranieri che intendono entrare in uno dei Paesi che hanno aderito al trattado di Schengen (v. il sito del Ministero degli Esteri).

Non penso che la previsione di tale limitazione anche nei confronti dei cittadini europei si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di stabilimento.

Dispone l’art. 43 del Trattato di Roma infatti che: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.

Ora, a parte il fatto che la libertà di stabilimento è prevista solo per le “attività non salariate” (tipicamente le professioni e tale non è il mendicare, magari utilizzando minori ovvero il prostituirsi), è stato previsto che le condizioni che consentono tale libertà sono “definite dalla legislazione del paese di stabilimento”.

Nell’ambito di tali condizioni ritengo che si possa introdurre quella che subordina la concessione della residenza alla dimostrazione del possesso mediante una qualsiasi attività lavorativa lecita, di un reddito minimo sufficiente a garantire la permanenza nel nostro paese.

Del resto esiste dal 2004 una direttiva europea secondo la quale tutti i cittadini europei, quindi anche i Rom, hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente su tutto il territorio europeo. Ma, oltre a non costituire un pericolo per la sicurezza nazionale, devono dimostrare di possedere adeguati mezzi per mantenere se stessi e le proprie famiglie. Altrimenti possono essere riaccompagnati nel loro Paese.

Diversamente la libertà di stabilimento diverrà sempre di più lo strumento attraverso il quale si svilupperanno attività illecite nel nostro Paese.

Non esistono infatti diritti senza limiti, nemmeno nel caso del diritto di proprietà, il quale, pur essendo – come si legge nei manuali di istituzioni di diritto privato – “potenzialmente illimitato”, è soggetto a diversi limiti (primo fra tutti quello di essere soppresso per ragioni di pubblica utilità).

Anche nel caso del diritto di libertà di stabilimento, quindi, è necessario – per motivi di pubblico interesse – prevedere adeguati limiti.

Giovanni Virga, 9 settembre 2007.

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Category: Società

Commenti (1)

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  1. Sandro Mazzatorta ha detto:

    Parole sante. Peccato che quando un Sindaco, in qualità di Ufficiale di Anagrafe, applica le norme da Lei citate e così ben spiegate nella loro ratio si becca l’accusa di razzismo, come accade in questi giorni in quel di Cittadella e come accade in altri Comuni (come il mio, Chiari in provincia di Brescia).
    E persino autorevoli esponenti del governo che pure hanno proposto ed approvato il D.Lgs. 30/2007, di recepimento della direttiva comunitaria, si dimenticano delle norme in esso contenute.
    Strano paese, l’Italia.
    Buon lavoro e complimenti
    Cav. Avv. Sandro Mazzatorta

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