Lo stato dell’informazione giuridica in Italia

di | 25 Settembre 2009 | 8 commenti Leggi

Nell’ambito del recente dibattito che si è andato sviluppando in materia di libertà di informazione in Italia e che culminerà, tra qualche giorno, in una imponente manifestazione di piazza, nessuno si è dato carico di verificare quale sia lo stato della informazione giuridica e, segnatamente, di quella giudiziaria.

Eppure in argomento i problemi non mancano.

Non mi riferisco solo e tanto all’uso che si fa delle vicende processuali (v. per tutti il fenomeno della “spettacolarizzazione” dei processi, tipo quelli di Cogne o di Perugia, i quali finiscono per essere “duplicati” – con tutte le inevitabili distorsioni – negli studi televisivi alla presenza di presunti esperti e di plastici che riprodurrebbero la scena del delitto), quando alla stessa “correttezza” dell’informazione, dato che molto spesso i provvedimenti adottati dalla magistratura vengono riportati dagli organi di informazione di massa in maniera distorta o comunque incompleta.

Anche qui gli esempi non mancano. In particolare, ne cito due, recentissimi:

a) la sentenza del TAR Lazio sull’alimentazione assistita, pubblicata in questa rivista.

Questa sentenza è stata presentata dalla stampa nazionale e da altri organi di informazione (perfino da rubriche giuridiche curate da quotidiani, come da es. il sito Cittadinolex, curato dal quotidiano “La Repubblica”, che ha pubblicato un articolo riassuntivo intitolato significativamente “Illegittimo imporre ai malati cure non richieste”) come una sentenza che, piuttosto che declinare la giurisdizione in materia, avrebbe affermato “che è illegittimo obbligare a cure forzate qualsiasi persona, sia essa lucida che in stato vegetativo, in quanto deve essere rispettata la volontà di interrompere terapie giudicate inutili, comprese alimentazione e idratazione, ogniqualvolta tale volontà sia stata espressa o risulti in base ad altri elementi” e che addirittura “non rispettare tale volontà sarebbe contrario ai principi sanciti nella Costituzione” (v. il già citato articolo pubblicato nella rubrica “Cittadinolex”).

Solo alla fine dell’articolo si dà atto che il T.A.R. Lazio si era dichiarato incompetente a provvedere in materia; onde non si vede come – a meno di non volere prefigurare una “invasione di campo” da parte del giudice amministrativo in una materia che, per sua stessa ammissione, è di pertinenza del giudice ordinario – il T.A.R. Lazio abbia potuto affermare l’esistenza di un presunto diritto, che si dà per affermato e riconosciuto nell’incipit dell’articolo in questione.

Per articoli analoghi v. ad es. l’articolo “Tar Lazio: L’alimentazione non può essere imposta“, pubblicato nel quotidiano L’Unità, l’articolo “l Tar: l’alimentazione non può essere forzata, pubblicato nel quotidiano “La Stampa”, l’articolo “Il Tar vuole il potere di vita e di morte“, pubblicato ne Il Giornale e l’articolo “La nutrizione non si può imporre. Il Tar silura la legge sul fine vita“, pubblicato ne Il Resto del Carlino).

Occorre dire anche che qualche organo di informazione (in particolare il “Corriere della Sera”), dopo avere – come tutti gli altri quotidiani – dato la notizia dell’avvenuto riconoscimento del predetto “diritto” da parte del T.A.R. Lazio, ha correttamente pubblicato qualche giorno dopo un articolo (intitolato “I Tar e il biotestamento: nessun giudizio nel merito“) che ha dato lealmente atto del fatto che il T.A.R. Lazio si era limitato a declinare la giurisdizione in materia, riconoscendo che la questione era di competenza del giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi, innanzi al quale la questione è stata rimessa e che dovrà verificare la sussistenza o meno dell’asserito diritto.

Ma tale rettifica, peraltro parziale (non risulta infatti che altri quotidiani l’abbiano fatta), non riesce comunque ad eliminare il danno che era già stato fatto: il “messaggio” che è rimasto impresso nella mente dei cittadini che hanno appreso la notizia leggendo i giornali od anche guardando i notiziari televisivi è quello secondo cui il T.A.R. Lazio, entrando a gamba tesa su una questione di pertinenza del giudice ordinario, ha affermato l’esistenza di un diritto del cittadino.

Surreali appaiono poi i commenti dei politici di turno che sono stati fatti subito dopo che era stata “sparata” la prima notizia: il fenomeno si ricollega all’antico vezzo di commentare la notizia senza avere prima preso cognizione diretta della sua esistenza.

B) Altrettanto emblematico è l’ancor più recente episodio relativo all’ordinanza del T.A.R. Puglia – Lecce sulla necessità di prevedere soggetti di sesso femminile in sede di nomina della Giunta provinciale di Taranto, anch’essa pubblicata in questa rivista.

In questo caso, secondo quasi tutti i giornali, l’ordinanza è divenuta “sentenza”, la norma statutaria che prevedeva il rispetto delle norme sulle pari opportunità è divenuta una norma contenuta in un “regolamento”, e la “sentenza” del T.A.R. Puglia – Lecce è stata presentata come il primo provvedimento che ha affermato il principio (in realtà invece, come risulta dai documenti correlati indicati in calce al documento pubblicato in questa rivista, in materia erano stato emesse in precedenza, per casi analoghi, una sentenza ed una ordinanza da parte del T.A.R. Puglia – Bari e, ancor prima, una ordinanza da parte del T.A.R. Puglia – Lecce nel 2005).

A parte questi rilievi che non sono solo di carattere formale, riguardando la correttezza dell’informazione, non è stato adeguatamente spiegato che il principio affermato dalla recente ordinanza del T.A.R. Lecce (così come dalle ordinanze e sentenze emesse in argomento in precedenza) non ha carattere generale, ma deriva dal fatto che una apposita norma statutaria prevede espressamente il rispetto delle norme sulle pari opportunità in sede di nomina dei componenti di determinati organi collegiali.

Si è invece detto che, secondo il T.A.R. Puglia – Lecce, tutti gli organi collegiali debbono rispettare le norme sulle pari opportunità, prevedendo componenti di entrambi i sessi.

Anche in questo caso non sono mancati i commenti di vari politici (primo fra tutti, quello del ministro per le pari opportunità Carfagna, che qualche anno addietro si occupava prevalentemente di calendari “artistici”), i quali, verosimilmente, non hanno nemmeno letto l’ordinanza e comunque, per la loro scarsa qualificazione, non sono nemmeno in grado di comprenderne il senso e la portata.

L’elenco degli episodi di informazione giuridica scorretta e spesso distorta potrebbe continuare all’infinito.

Ricordo solo che la mia determinazione a mandare avanti la rivista Giust.it, allora nella fase iniziale, derivò dalla questione della cura “Di Bella” e dal modo distorto in cui vennero riportati dai quotidiani del tempo i vari provvedimenti giudiziari che furono in proposito emessi; il che mi costrinse a procurarmi i provvedimenti (allora in forma cartacea, da copiare manualmente) per pubblicarli ed a scrivere un articolo che inviai a qualche quotidiano per spiegare correttamente quale era il reale contenuto dei provvedimenti giudiziari emessi in argomento. Inutile dire che quasi nessuno lo pubblicò, anche perchè a nessuno piace ammettere i propri errori, meno che mai ai quotidiani, i quali temono in tal modo di perdere credibilità.

Ormai, grazie alla pubblicazione nel web dei provvedimenti giudiziari quasi in tempo reale, non c’è più il problema del reperimento della fonte. Rimane tuttavia il problema della “lettura” corretta della fonte, la quale, pur essendo reperibile, viene rappresentata spesso in maniera distorta o e comunque incompleta.

Rimane anche il problema della scelta della notizia, la quale viene data spesso non già per la sua importanza o presunta novità, ma per l’interesse delle varie parti politiche o di coloro che, utilizzando dei canali coltivati a livello personale, spesso riescono a veicolare delle notizie giudiziarie per i più svariati scopi, non ultimo quello di farsi pubblicità.

Conosco avvocati che hanno costruito la loro carriera ed il loro successo non già perchè si sono particolarmente applicati nello studio del diritto, ma perchè, avendo stretto amicizia con alcuni giornalisti, riescono ad ottenere un articolo (spesso costruito sulla base di una “velina” fornita dallo stesso avvocato) per ogni successo che hanno ottenuto in giudizio, atteso che in tal modo si fanno pubblicità in modo sistematico ed a costo zero. Ovviamente delle loro sconfitte non viene mai data notizia.

Anche in tal modo l’informazione giuridica fornita dagli organi di informazione di massa, spesso privi di giornalisti specializzati nella cronaca giudiziaria, sostituiti impropriamente dalle veline inviate da amici e conoscenti, viene del tutto distorta ed asservita.

Rimangono, è vero, i siti specialistici (qual è LexItalia.it) per ottenere una informazione giuridica corretta e quanto più possibile completa: ma si tratta, occorre ammetterlo, di siti “di nicchia”, frequentati prevalentemente dagli addetti ai lavori e, comunque, del tutto fuori la portata della stragrande maggioranza del pubblico, il quale legge (sempre più frettolosamente, come dimostra anche il progressivo ingrandirsi dei titoli pubblicati dai quotidiani e il moltiplicarsi dei “catenacci” e dei riquadri riassuntivi che ormai accompagnano gli articoli) la notizia che viene loro fornita in modo distorto e comunque incompleto, dimenticando completamente la regola aurea del giornalismo delle famose 5W (corrispondenti alle iniziali delle parole inglesi “Who: chi, What: che cosa, Where: dove, When: quando, Why: perché), alla quale va aggiunto l’”how” e cioè il “come”.

Giovanni Virga, 25 settembre 2009.

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Category: Giustizia

Commenti (8)

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  1. A.M. ha detto:

    Esimio Professor Virga,

    Le scrivo la presente in qualità di abbonato alla Sua rivista internet.

    Con riferimento a quanto da Lei scritto sul blog relativamente all’ordinanza del TAR Puglia – Lecce in data odierna, ritengo che non corrisponda al vero dichiarare che la vicenda legata alle quote rose non ha carattere generale.

    Se il problema riguardasse la semplice violazione di una norma statutaria, si tratterebbe di una “non notizia”, cioè di un effetto tautologico della situazione irregolare, sulla quale il TAR è poi intervenuto.

    Il “problema” delle quote rosa, a mio sommesso avviso, discende e deriva dall’art. 51 Cost ed è quindi di portata generalissima, non riguardando quindi solo Taranto.

    Sarebbe sicuramente interessante confrontarsi con il giudice relatore e con i giudici che compongono il Collegio che ha emesso l’ordinanza, che, presumo, siano del mio stesso avviso. Sicuramente, date le Sue conoscenze, ciò non le sarà affatto difficile.

    Essendo interessato all’argomento, ritengo che il terreno dell’interpretazione sia molto delicato e come tale debba perlomeno essere trattato.

    Gradirei avere una Sua opinione al riguardo.

    Distinti saluti

  2. G V ha detto:

    Rispondo brevemente al messaggio che precede.

    In esso si afferma che “non corrisponde al vero dichiarare che la vicenda legata alle quote rose non ha carattere generale“.

    Il problema è sì di carattere generale, ma la recente ordinanza del T.A.R. Puglia – Lecce (così come quelle emesse in precedenza) ha carattere particolare, dato che, per accordare la sospensione, non si è fatto in alcun modo riferimento all’art. 51 Cost., ma ad una apposita norma statutaria che richiama espressamente la legge sulle pari opportunità. Tale norma statutaria è stata ritenuta di “natura precettiva e non programmatica” (a differenza dell’art. 51 Cost., che non viene, si ripete, comunque richiamato).

    In questo caso si tratta quindi di leggere esattamente quello che è scritto nell’ordinanza, non essendo necessario chiedere una interpretazione “autentica” al Presidente ed all’Estensore dell’ordinanza stessa (cosa questa che non sono in grado di fare, a dispetto delle conoscenze che mi attribuisce e che comunque non farei, anche per non sentirmi rispondere, alla mia non più verde età e dopo aver diretto per oltre vent’anni riviste giuridiche, sia pure di “nicchia”: ma non sa leggere?).

    Risulta quindi, “per tabulas”, confermato quanto da me scritto.

    Cordiali saluti

    Giovanni Virga

  3. C.O. ha detto:

    Chiarissimo Prof. Virga,

    ho apprezzato il Suo profondo e al tempo stesso “simpatico” articolo sullo stato dell’informazione giuridica in Italia, che, a mio modesto avviso, è un vero “spaccato” sulle oggettive difficoltà in cui versa tale informazione, spesso lasciata all’iniziativa di soggetti che si interessano grossolanamente di “questioni giurisdizionali”; sicuramente la rivista Lexitalia.it non è solo un sito specialistico “di nicchia”.

    Il riferimento al …” ministro per le pari opportunità Carfagna, che qualche anno addietro si occupava di calendari “artistici” … è veramente arguto e piccante, specie se si considera il singolare atteggiamento intellettuale e quasi angelico che lo stesso ministro ha assunto nell’ultima puntata della trasmissione “Porta a Porta”.

    Complimenti.

  4. Massimo Perin ha detto:

    Condivido le pertinenti osservazioni del Prof. G. Virga sulla cattiva informazione giuridica che, in questo momento, “aggredisce” le sentenze del Tar, così come è già successo in passato per tutte le altre giurisdizioni (in modo particolare quella penale).

    Non darei, però, una particolare gravità al fenomeno dei caledandari artistici (una volta si regalavano solo dai barbieri, categoria ormai sostituita dai moderni saloni di acconciatura), quando, invece, il Ministro per le Pari Opportunità Maria Rosaria Carfagna risulta laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Fisciano (SA) con una tesi in Diritto dell’informazione e del sistema radiotelevisivo, così come risulta dal sito del Governo Italiano http://www.palazzochigi.it/Governo/Biografie/ministri/Carfagna_Mariarosaria.html

    Conseguentemente, il Ministro in parola disponeva del necessario bagaglio culturale per comprendere l’esatta portata di una sentenza del giudice amministrativo, senza trascurare l’altra circostanza che presso i suoi Uffici sicuramenente esistono dipendenti in grado di assisterla nell’esatta comprensione di una pronuncia come quella del Tar Puglia.

    Forse oggi i politici sono troppo presi dalla spettacolarizzazione (brutta parola, però, va di moda) della funzione e, quindi, trascurano l’approfondimento e la meditazione sugli affari pubblici.
    Cordialità a tutti
    Massimo Perin

  5. G V ha detto:

    Condivido il messaggio che precede dell’Amico Cons. Massimo Perin, eccezion fatta per la parte che riguarda la “ministra” Carfagna.

    Dubito infatti fortemente del fatto che la suddetta “ministra”, a dispetto del suo “bagaglio culturale” e della laurea conseguita (non si sa con quale votazione; va peraltro considerato che, oggigiorno, una laurea non si nega a nessuno), abbia letto e comunque capito il testo dell’ordinanza: le dichiarazioni sono infatti state rese dalla predetta sulla base di un lancio di agenzia, quando ancora il testo dell’ordinanza non era stato inserito nel sito della giustizia amministrativa; nè mi sembra verosimile, tenuto conto della “velocità” della dichiarazione, che i vari consulenti giuridici di cui probabilmente si avvale (a spese di tutti noi contribuenti) abbiano avuto il tempo ed il modo di spiegare alla ministra il contenuto e la portata dell’ordinanza.

    In ogni caso, ammesso per un attimo che la ministra abbia letto il testo dell’ordinanza e che i suoi consulenti abbiano tentato di spiegargliela, risulta dalle dichiarazioni delle “ministra” che essa ha travisato il senso e la portata dell’ordinanza in questione, atteso che tale ordinanza non ha carattere generale, ma del tutto particolare (riguardando l’applicazione di una apposita norma statutaria).

    Insomma, occorre ammettere che la “ministra” (e gli eventuali consulenti) ha(nno) preso un abbaglio. Il che è particolarmente grave, trattandosi di dichiarazioni provenienti da un ministro della Repubblica, il quale – pur non essendo dotato, come il Papa, dell’infallibilità quando parla ex cathedra – prima di affermare qualcosa, dovrebbe adeguatamente documentarsi (pena il discredito delle istituzioni).

    In ogni caso faccio presente che, piuttosto che leggere, come fa il Cons. Perin, il curriculum ufficiale della ministra presente nel sito del Governo, preferisco consultare i suoi curricula video presenti su Youtube (v. per tutti http://www.youtube.com/watch?v=91QzqAGXgOA ), oppure i numerosi calendari della ministra presenti nel web (v. per tutti il seguente link: http://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/gente/mara-carfagna/4.html).

    Cordialità a tutti

    Giovanni Virga

  6. Carlo Lazzarini ha detto:

    Gentile Professore,

    Credo che in realtà il problema sia uno solo.
    Ai politici la verità parziale (perchè anche i giudici sbagliano) delle sentenze non interessa, se non nella misura in cui, stravolgendola, porti acqua al loro mulino (di destra o di sinistra che sia).
    Ai giornalisti interessa solo la possibilità di dare una notizia che (errata o vera , corretta o meno) consenta di vendere .
    Cordiali saluti
    Carlo Lazzarini

  7. Massimo Perin ha detto:

    Voglio solo tranquillizzare l’amico Prof. G. Virga che il mio intervento non era una difesa d’ufficio della Ministra Carfagna.

    La poca comprensione della sentenza resta, comunque, un fatto negativo da parte del vertice di un’Amministrazione pubblica.

    In questo momento negativo di spettacolo politico, il più bravo non è quello che amministrata meglio per il bene della collettività, ma quello che strilla di più (non si sa cosa) e quello che cura la propria immagine fisica in modo esagerato.

    Certamente, per rispondere anche all’intervento di Carlo Lazzarini, i giudici sbagliano e possono sempre sbagliare perchè non hanno il dono dell’infallibilità, ma per ovviare a questo esiste il grado di appello e gli altri strumenti previsti dai codici di rito. Soltanto che una volta raggiunta le verità processuale (che potrebbe, purtroppo, anche non essere quella vera) questa dovrebbe essere rispettata e non tirata per le maniche per il proprio interesse particolare.

    Condivido la critica sui giornalisti che cercano solo la notizia ad effetto per vendere di più e gratificare il proprio editore, anche questa è mancanza di indipendenza e di professionalità.

    Cordialità a tutti

    Massimo Perin

  8. Giovanni Iacopetti ha detto:

    Da tempo la mancanza di giornalisti esperti nella cronaca giudiziaria (dall’uso di un’orribile talutologia come “reato penale” – letta nel titolo in prima pagina di un primario quotidiano nazionale quando il doping fu sanzionato penalmente – alle informazioni scorrette che Lei ha acutamente richiamato) affligge la stampa nazionale, tanto da costringere chi – per essere del mestiere – “mastica” un po’ di diritto ad animate discussioni anche in famiglia per spiegare i termini esatti del singolo problema.

    Purtroppo, però, oggi mi sembra che sia sia andati ben oltre la semplice ignoranza e anche oltre la mera scorrettezza dell’informazione, poco importa se a fini di propaganda politica o per realizzare uno di scoop (penso, in particolare, al “caso Boffo”, ove l’unico atto giudiziario a disposizione della stampa era costituito da un decreto penale di condanna non opposto: chi, al di fuori degli addetti ai lavori, può aver compreso quale fosse la reale portata di un simile atto?).

    In questo contesto il Suo richiamo ad un’infomazione giuridica corretta e comprensibile per tutti mi appare coraggioso e necessario: spero che esso assuma il rilevo di un punto nodale (come è) per tutti coloro cui sta a davvero a cuore la libertà di informazione.

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