Il danno da perdita di chance nella sentenza CIR-Fininvest

di | 6 Ottobre 2009 | 13 commenti Leggi

Ho appena finito di leggere la lunga sentenza del Tribunale civile di Milano (Giudice unico Dott. Mesiano) con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento proposta dalla CIR di De Benedetti nei confronti della Fininvest di Berlusconi per la controversa questione dell’acquisto della Mondadori (la c.d. guerra di Segrate).

Il punto di snodo della sentenza, a mio sommesso avviso, è contenuto nel paragrafo 60 (pag. 125 ss.), nel quale, dopo una articolata ricostruzione della vicenda, si esaminano le due domande risarcitorie avanzate dalla CIR e precisamente:

a) la prima domanda, per così dire diretta e principale, secondo cui il danno deriverebbe dal fatto che la sentenza della Corte di Appello di Roma – sbrigativamente chiamata “sentenza Metta”, dal nome del suo estensore – “fu sfavorevole alla CIR perchè vi fu corruzione del giudice Metta, e perchè, correlativamente, se la corruzione non vi fosse stata, la sentenza sarebbe stata giusta e quindi favorevole alla CIR”;

b) la seconda, avanzata in via subordinata, di risarcimento del danno da “perdita di chance”, “che segue logicamente la seguente proposizione: se anche non vi sia certezza del fatto che, anche in difetto di corruzione, la sentenza della Corte di Appello di Roma sarebbe stata giusta, e quindi favorevole a CIR, è comunque vero che la corruzione del giudice Metta privò comunque l’attrice della possibilità di avere una sentenza favorevole”.

La sentenza del Tribunale di Milano, non potendo accogliere la domanda di risarcimento principale (essendo evidente a tutti che la sia pur provata corruzione del giudice Metta, che faceva parte del collegio decidente, non dimostrava ex se la ingiustizia della sentenza emessa con il concorso di altri magistrati facenti parte del collegio), ha ritenuto di accogliere la domanda subordinata di risarcimento dei danni derivanti da “perdita di chance”, liquidati nell’astronomica cifra di 750 milioni di euro per i c.d. danni patrimoniali, facendo peraltro rinvio ad un separato giudizio per la liquidazione dei danni non patrimoniali.

E ciò, come si legge nella sentenza in rassegna, in ragione della “dimostrata … ingiustizia della sentenza Metta e la sua derivazione causale dalla corruzione del giudice Metta” (pag. 125 della sentenza del Tribunale di Milano).

Già da queste prime battute si rivela evidente la forzatura sulla quale si fonda l’accoglimento della domanda (sia pure subordinata) di risarcimento dei danni per perdita di chance.

Appare innanzitutto singolare che un giudice di un Tribunale giudichi “ingiusta” una sentenza emessa da una Corte di Appello (di solito avviene il contrario) e faccia discendere da tale asserita ingiustizia un risarcimento astronomico.

Altrettanto singolare è che il Tribunale di Milano, pur ammettendo di non potere accogliere la domanda di risarcimento principale (atteso che la condanna per corruzione del giudice Metta, che era solo un componente del collegio, non poteva rendere ex se “ingiusta” la sentenza dell Corte di Appello, in difetto di condanna degli altri componenti), accoglie poi la domanda di risarcimento subordinata di perdita di chance, considerando la stessa sentenza “ingiusta”, perchè frutto della corruzione del giudice Metta. In tal modo la asserita ingiustizia della sentenza, non potendo entrare dalla porta principale, entra comunque dalla finestra.

Prevalente è comunque la considerazione che, sotto il profilo giuridico, la sentenza della Corte di Appello di Roma, ritenuta “ingiusta”, poteva essere considerata tale solo se, a seguito della condanna del suo estensore giudice Metta, per il reato di corruzione, fosse stata oggetto di un giudizio di revocazione.

Com’è noto a tutti, infatti, il vigente codice di procedura civile prevede come causa di revocazione straordinaria di una sentenza, il c.d. dolo del giudice; e tale causa di revocazione poteva essere fatta valere nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Roma, a seguito della condanna in sede penale del giudice Metta per il reato di corruzione in atti giudiziari.

In mancanza di un giudizio di revocazione, una sentenza non può essere dichiarata (peraltro da un giudice di grado inferiore) sic et simpliciter “ingiusta” od illegittima e da tale asserita illegittimità farne discendere il risarcimento del danno da perdita di chance.

Si obietta nella sentenza in rassegna (respingendo sbrigativamente una eccezione della difesa della Fininvest, che aveva fatto presente che la sentenza della Corte di Appello di Roma era ormai passata in giudicato) “che la pronuncia della Corte di Appello di Roma non sarebbe passata in giudicato, perchè le parti, nell’esplicazione della loro autonomia privata, hanno regolato i loro rapporti dedotti in lite con la transazione del 29.04.1991”.

Qui la sentenza in rassegna finisce per cadere in contraddizione: se è vero che i rapporti furono regolati con un atto di transazione, non si vede come tale atto – che giuridicamente ha superato la “sentenza Metta” – possa essere disapplicato dal giudice civile per condannare la Fininvest al risarcimento dei danni (condanna questa che si fonda su di una sentenza che sarebbe stata superata – come afferma lo stesso Tribunale di Milano – dall’atto di transazione).

Altrettante perplessità suscita poi il modo laconico con il quale la sentenza in discorso cerca di superare altre eccezioni.

E’ sufficiente citare, a titolo di esempio, il seguente periodo contenuto nella pag. 127: “Sull’argomento difensivo di parte convenuta, secondo la quale nessuna chance vi sarebbe stata nella fattispecie di ottenere una decisone favorevole in sede di impugnazione del lodo, in quanto la giurisprudenza dell’epoca era costante nell’affermare la nullità dei patti di sindacato del tipo di quelli contenuti nella convenzione del 21.12.1988, basti ricordare qui ciò che si è detto in tutte le parti che precedono, circa la ingiustizia della sentenza Metta” (sic).

Purtroppo l’ora tarda in cui inserisco questo messaggio nel weblog, non mi consente di aggiungere ulteriori considerazioni, che tuttavia lascio volentieri a tutti quei lettori che avranno la pazienza di leggere le oltre 140 pagine della sentenza del Tribunale di Milano e la cortesia di inserire magari un loro commento.

Giovanni Virga, 6 ottobre 2009.

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Category: Giustizia

Commenti (13)

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  1. AVV. LUCA PROF. LUCA VERRIENTI ha detto:

    Sono d’accordo con il Prof. Virga.

    A prima sommaria delibazione – mi permetto di aggiungere – l’atto di transazione 29-4.1991 inerisce agli effetti della sentenza, ma non incide e non può incidere sul giudicato formatosi sulla sentenza ingiusta “Metta”

  2. Valerio Barone ha detto:

    Complimenti al Prof. Virga per l’acutezza (e la tempestività) delle sue riflessioni.

    Valerio Barone

  3. avv. Stefano Rossi ha detto:

    Gentile prof. Virga,

    anche nel mio caso, si tratta di una primissima notazione, alla luce di una sommaria “prima lettura” della sentenza.

    Mi sembra tuttavia di non poter condividere il suo assunto circa la necessità di una previa revocazione della sentenza civile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., in quanto nel caso specifico si è fatta valere l’ingiustizia del danno derivante dall’aver avuto una decisione giudiziaria resa da un giudice corrotto, e quindi non terzo e imparziale come impone la legge. Già solo sotto tale profilo si configura un danno ingiusto (autonomamente) risarcibile. E ciò, a prescindere dall’avvenuta revocazione della sentenza in sede civile – mezzo di impugnazione, a quanto risulta, non esperito dalla parte – non necessaria ai fini della tutela meramente risarcitoria, non essendo riscontrabile alcuna forma di pregiudizialità tra i due tipi di azione.

    Distinti saluti e buon lavoro

    avv. Stefano Rossi – Roma

  4. marco sannia ha detto:

    Gentile Prof. Virga,

    da una lettura sommaria della parte motiva condivido le sue perplessità. In particolare – spec. p. 126 – laddove si riconosce a Cir il predetto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di ottenere una decisione favorevole in seguito alla condanna in sede penale del giudice Metta.

    Ciò sembra di dubbia coerenza con un precedente passaggio motivazionale (p.125) ove si dice che “nessuno sà come avrebbe deciso una corte incorrotta” . In buona sostanza, da un lato si riconosce a Cir – a seguto della condanna in sede penale del giudice Metta – la perdita della possibilità di ottenere una sentenza favorevole, dall’altro – per stessa ammissione del giudicante – si ammette che, allo stato, non è possibile stabile se la predetta sentenza fosse stata o meno favorevole a Cir qualora resa da un Collegio “nella sua totalità incorrotto” . Trattasi forse di perdita della chanche della chanche di avere una sentenza favorevole?

    Distinti saluti

    avv. Marco Sannia

  5. avv. Antonio Guantario ha detto:

    Anch’io intendo esporre un commento a caldo.

    Il punto saliente della vicenda a mio avviso sta nel fatto che la CIR, pur potendo proporre giudizio di revocazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Roma, a seguito della condanna in sede penale del giudice Metta per il reato di corruzione in atti giudiziari, non lo ha fatto. Perchè? Non era abbastanza fiduciosa nella tesi dell’ingiustizia?
    Imputet sibi!

    La rinuncia volontaria alla tutela specifica apprestata dall’ordinamento non può poi legittimare un’azione risarcitoria per un asserito danno (perdita di chance) che poteva essere rimediato con lo strumento tipico della revocazione.

    In sostanza dovrebbe applicarsi la norma ex art. 1227 c.c. (concorso colposo del creditore) che la Giurisprudenza amministrativa invoca allorquando si tratta di esonerare la P.a. dalla responsabilità risarcitoria per un provvedimento illegittimo non impugnato dall’interessato. Il ragionamento proposto dalla CIR e accolto dal Tribunale di Milano segue una logica inammissibile: si è preferito non chiedere la revocazione della sentenza Metta e non impugnare la transazione sull’erroneo presupposto che nella specie il dolo inficiante la transazione non sia di tipo incidente sul consenso.

    A mio avviso la CIR, con la stipula della transazione, e conseguente rinuncia al ricorso per Cassazione, ha in sostanza rinuciato ad avvalersi della tanto sbandierata chance (ad una sentenza non ingiusta) che le sarebbe stata sottratta ingiustamente. Con la non proposizione della domanda di revocazione la CIR ha rinunciato alla chance di rimettere in discussione sia la transazione che la sentenza Metta. Se così è il danno invocato per la c.d. “transazione debole” andava tutelato con i rimedi tipici previsti dall’ordinamento e non certamente con l’azione risarcitoria che, gioco forza, nella specie presupponeva in via programmatica la preliminare e preventiva rinucia alla causa di revocazione. Di qui l’inammissibilità dell’azione risarcitoria e comunque l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.

    Cordialità.

    Avv. Antonio Guantario

  6. Valerio Barone ha detto:

    Non comprendo il rilievo del collega Rossi circa una presunta mancanza di pregiudizialità tra la (possibile, ma non esperita) revocazione e l’azione di danno svolta dalla CIR e accolta dal Tribunale di Milano.

    Nella specie il presupposto dell’azione risarcitoria per perdita di chance sembra essere costituito da un’ipotesi di sentenza diversa (favorevole alla CIR), in mancanza della corruzione del Giudice Metta.

    Sta di fatto, però, che tale presupposto appare totalmente carente.

    La sentenza in contestazione (quella nel cui Collegio era presente il Giudice Metta) costituisce oramai “cosa giudicata”, anche a causa del mancato esercizio da parte di CIR dell’impugnazione per revocazione, nei termini previsti dall’art. 395 c.p.c. .

    Qui non mi sembra in discussione un problema di “pregiudizialità”, ma di una scelta (quella della mancata impugnazione della sentenza sfavorevole), che ineluttabilmente riverbera i suoi effetti sull’impossibilità di riconoscere danni, derivanti da un’ipotesi (un’eventuale sentenza diversa), non solo improbabili, ma oramai definitivamente esclusi dalla presenza di un giudicato, che deve fare “stato” a tutti gli effetti..

    In caso contrario si arriverebbe a costruire una nuova, quanto singolare forma di “revocazione”, trascurando i termini di decadenza e d’inammissibilità all’uopo previsti e la totale assenza di contraddittorio con gli interessati, che avrebbero potuto partecipare ad un regolare giudizio di revocazione.

  7. Avv. Domenico Spadafora ha detto:

    Condivido in linea di massima le opinioni degli insigni Colleghi che mi hanno preceduto nell’ “arduo” compito di commentare a caldo una pronuncia che si connota per una miriade di contraddizioni (molte delle quali già evidenziate) e, in primo luogo, per la sua “originalità”.

    Se ho ben compreso, il nocciolo della questione consiste nelle pretese migliori condizioni che la CIR sarebbe riuscita a “strappare” al Gruppo Finivest in mancanza della “incriminata” pronuncia della Corte romana sul lodo mondadori.

    Tant’è vero che il danno, extracontrattuale, è stato quantificato dal giudice milanese – senza avvalersi, nonostante la rilevanza del caso, di alcuna consulenza tecnica (e già questo dovrebbe far riflettere!) – raffrontando la cifra pattuita nella transazione del 1991 con quelle risultanti da alcune ipotesi di accordo formulate prima della pronuncia della Corte d’Appello.

    I problemi relativi all’esistenza della transazione ed al giudicato formatosi sulla predetta pronuncia sono stati, secondo la erronea ricostruzione del giudice milanese, così superati:

    a) la transazione non può aver alcun effetto preclusivo rispetto ad un danno all’epoca non ancora manifestato e non ragionevolmente prevedibile al momento della transazione stessa (cfr. p. 53);

    b) il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello non ha alcuna rilevanza, atteso che l’unica fonte di regolazione dei rapporti è da rinvenire nell’atto di transazione del ’91, intervenuta dopo quella sentenza, e con cui sono stati ridefiniti, giustappunto, i rapporti relativi agli assetti proprietari del gruppo L’Espresso-Mondadori (cfr. p. 54).

    Il giudice milanese ha poi affermato – more solito condividendo le argomentazioni difensive della CIR – che la fattispecie sottoposta al suo esame presenta una certa “vicinanza” con quella normativa di cui all’art. 1440 c.c. (“Dolo incidente”). E ciò perché “in entrambe le fattispecie la trattativa è inquinata; in entrambe … il contraente in mala fede è tenuto al risarcimento del danno in favore della controparte” (cfr. p. 53).

    Al di là della qualificazione “extracontrattuale” del danno ex art. 1440 c.c. – che, anche a voler condividere la tesi del dolo incidente (ma, non si vede come, se è lo stesso giudice a ritenere quell’ “inquinamento” un vizio grave della transazione, salvo poi sostenere – ma l’assunto è, come ovvio, strumentale alla tesi del danno incidente – che la stessa non è annullabile), non convince, atteso che l’esplicito riferimento alla mala fede del contraente raggirante non può che richiamare l’art. 1337 c.c. e, conseguentemente, una responsabilità di natura contrattuale – si è finito per svuotare di significato, in primo luogo, la transazione del 1991 e, in secondo luogo, la sentenza della Corte d’Appello che per quanto “ingiusta” è definitivamente passata in giudicato.

    La CIR tanto convinta delle proprie ragioni perché avrebbe allora dovuto rinunciare al giudizio in cassazione promosso avverso la sentenza della Corte romana? Temeva forse di non uscirne vittoriosa? O semplicemente ha ritenuto che si trattasse di un buon accordo salvo poi “cavalcare” la sentenza del giudice penale? Ed ancora: può effettivamente parlarsi di un danno non ragionevolmente prevedibile tenuto conto della già ritenuta “ingiustizia” – non fosse altro che per la impugnazione in cassazione della quale si è detto – della sentenza romana?

    Nel momento in cui si rinuncia ad una certa causa si presume che siano state valutate tutte le possibili implicazioni, in primis, quelle di tipo economico. Pertanto, non riesco a comprendere dove stia la imprevedibilità. Fermo restando poi che la transazione, analogamente alla sentenza, compre il dedotto ed il deducibile.

    Vero è, ad opinione del sottoscritto, che quella transazione contrariamente a quanto ritenuto dal giudice era semmai da annullare, così come la sentenza della Corte d’Appello andava impugnata per revocazione, l’unico strumento riconosciuto dal nostro ordinamento – come già rilevato dagli altri Colleghi – per rimediare ad una sentenza affetta da dolo del giudice.

    Ma né l’uno né l’altro passo sono stati intrapresi. E prescindere da ciò, ai fini del riconoscimento del danno da “perdita di chance”, appare francamente una “forzatura” giuridica.

  8. avv. massimo burghignoli ha detto:

    Sono a mia volta assai perplesso.

    Una transazione può essere dichiarata nulla per dolo (che però era altrove) od errore (nell’ipotesi, tutta da dimostrare, che il falso presupposto risiedesse nella “ingiusta” sentenza della Corte d’Appello – sentenza, però, collegiale). Ma la transazione non è stata impugnata.

    Potrebbe concepirsi, così come si potrebbe escludere la non pregiudizialità della revocazione rispetto alla domanda risarcitoria, una “non pregiudizialità” del giudizio di annullamento della transazione rispetto alla domanda risarcitoria (ed è molto concedere), ma non è questa la strada scelta dal Tribunale milanese.
    Ed allora?

    Penso che la Corte d’Appello dovrebbe sospendere l’esecutorietà della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c., ma allora dovrei pensare che il Tribunale non avrebbe dovuto emettere quella sentenza.

    Quindi tutto può ancora accadere.

  9. Avv. Felice Tafuro ha detto:

    Cari colleghi,
    è davvero difficile inserire un commento al cospetto dei vostri insigni contributi!

    Analogamente a quanto osservato dal collega Rossi, va evidenziato che lo strumento della revocazione ex art. 395, n. 6), c.p.c. costituisce una forma di tutela specifica, del tutto autonoma dall’azione di ristoro dei danni cagionati da una sentenza “affetta” da dolo del giudice.
    Invero, si tratta di un’impugnazione la cui esperibilità è certamente rimessa all’autonomia delle parti interessate, non potendo tale gravame in alcun modo condizionare l’azionabilità del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.

    In ogni caso, va rilevato che l’art. 395 c.p.c. parla di dolo del “giudice”: nell’ipotesi di collegio giudicante, non è affatto implausibile argomentare che la proposizione della revocazione straordinaria dipenda dall’accertamento con sentenza passata in giudicato del dolo di tutti i componenti del consesso giurisdizionale.

    Grato per la vostra attenzione.

  10. Avv. Giorgio Piras Jr. ha detto:

    Francamente, i commenti dei Colleghi Stefano Rossi e Felice Tarturo mi appaiono sconcertanti.

    L’art. 2043 c.c. non è un autobus ove si può salire liberamente per arrivare dovunque.

    Occorre, prima di tutto, che il presunto danno sia “ingiusto”, cioè “contra ius”.

    Dovrebbero essere i primi rudimenti: una sentenza é per definizione sempre “giusta”, essendo la realizzazione stessa della giustizia nella fattispecie concreta, fino, naturalmente, alla sua riforma o annullamento da parte del Giudice dell’impugnazione, che, in ciò, non può essere sostituito da nessun altro Giudice.

    E’ giuridicamente aberrante che il Tribunale monocratico di Milano abbia potuto pontificare sulla “ingiustizia” di una sentenza della Corte d’Appello di Roma, giacché tale presunta “ingiustizia” poteva esser fatta valere esclusivamente:

    1) col ricorso alla Corte di Cassazione, per motivi di diritto o vizi di motivazione (che tra l’altro la CIR aveva effettivamente proposto, era ancora pendente al momento della transazione, e si chiuse con la rinuncia della CIR successivamente alla transazione);

    2) col ricorso per revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. e, nel caso specifico, con la revocazione “straordinaria” di cui al n° 6) dello stesso articolo (dolo del Giudice accertato con sentenza passata in giudicato), che può essere proposto esclusivamente davanti allo stesso Giudice (ovviamente inteso come autorità giudiziaria) che ha pronunciato la sentenza, cioè, in questo caso, davanti alla Corte d’Appello di Roma.

    Personalmente, condivido l’opinione del Tribunale monocratico di Milano che anche il dolo di un solo giudice, se si tratta del relatore, possa eventualmente esser ritenuto inficiare l’intera decisione collegiale.

    Il fatto è, ovviamente, che la valutazione dell’influenza, o meno, di tale dolo sulla decisione collegiale della Corte d’Appello di Roma del 1991 (giudizio rescindente) poteva esser fatto esclusivamente dal Giudice della revocazione, cioè dalla (attuale) Corte d’Appello di Roma, e che anche quest’ultima, ove avesse deciso di revocare (rescindere) la propria sentenza del 1991, non avrebbe certo potuto mettersi ad elargire “danni da perdita di chance”, ma avrebbe dovuto rifare ex novo (giudizio rescissorio) il giudizio di impugnazione del Lodo Pratis, meglio conosciuto come Lodo Mondadori.

    Altrimenti, se si permettesse all’incolpevole art. 2043 c.c. di fungere da grimaldello, attraverso l’autobus del “danno da perdita di chance”, per scardinare l’intero sistema della tassatività dei mezzi di impugnazione, a questo punto, poiché la responsabilità risarcitoria ivi prevista non è limitata al dolo ma si estende anche alla colpa (“Qualunque fatto doloso o colposo …”), si potrebbe far valere questa fantascientifica azione risarcitoria per “perdita di chance” in ogni caso di asserita “ingiustizia”, anche semplicemente colpevole, di una sentenza. Perché, ovviamente, a ragionare come il giudice Mesiano, anche una sentenza asseritamente affrettata, poco scrupolosa, mal motivata, o con asseriti errori di diritto, priva la parte della “chance” di avere un giudizio approfondito, esauriente e con esatta soluzione di tutte le questioni giuridiche.

    In tal caso, mi riservo io stesso di approfittarne ampiamente, ogni volta che la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato dovessero darmi torto (come, ovviamente, mi capita di tanto in tanto), con opportune azioni risarcitorie per “perdita di chance” davanti al Tribunale, e perfino, in caso di danni entro i relativi limiti di competenza, davanti al Giudice di Pace, i quali potranno “autonomamente”, come sembrano ritenere i colleghi Rossi e Tarturo, e come ha effettivamente fatto il giudice Mesiano per la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 1991, passare al setaccio ogni decisione della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato e proclamarne la “ingiustizia”, beninteso in via incidentale, ai soli fini del risarcimento del danno da “perdita di chance”!

    Anzi, dato che si potrà così dare la stura al lavandino del definitivo massacro del sistema processuale, proporrò tali azioni risarcitorie non soltanto per il cliente cui la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato avranno “ingiustamente” dato torto, ma anche per me stesso, in proprio, per ottenere il danno da “perdita di chance” consistente nel non avere potuto presentare al cliente una più elevata parcella, con gli onorari commisurati ad un esito favorevole!

  11. filippo ribsudo ha detto:

    Complimenti prof. per l’acutezza e la chiarezza delle tesi esposte.
    Ha onorato ancora una volta il cognome prestigioso che porta.
    Cordialità.
    Un alunno di Suo Padre

  12. Dott. Nicola Andrea Cisbani ha detto:

    Personalmente sono assolutamente d’accordo che per “scardinare” la sentenza della Corte di Appello occoreva esperire il rimedio della revocazione. Mi permetto di aggiungere che nella successiva transazione la parte CIR nel valutare e contemperare i propri interessi faceva affidamento su di una sentenza (allora passata in giudicato) la quale rappresentava un’ elemento determinate affnchè prestasse il proprio consenso alla sucessiva attività transattiva. Per questo motivo ed anche per una esistenza di dolo (della parte corrutrice nella sentenza di appello nonchè parte anche nel succesivo atto di transazione) la parte Cir poteva quindi chiedere l’annulamento della stessa transazione. In questo modo si sarebbe avuta una coerenza sia gerarchica nell’esperire i rimedi ed una coerenza “procedimetale-cronologica”. Ho letto tutti gli interventi e li ho trovati molto interessanti.
    Cordialmente
    Dott. Nicola Andrea Cisbani

  13. Avv. Andrea Saccone ha detto:

    Se ho ben inteso, la controversia era stata definita con la sottoscrizione dell’atto di transazione del 1991; sarebbe interessante poter leggere il contenuto di quest’ultimo, al fine di verificare le seguenti due possibilità:
    a) la sussistenza, o meno, di una regolamentazione relativa al risarcimento dei danni che potrebbe aiutare a comprendere la fondatezza dell’odierna causa;
    b) l’esistenza, o meno, della clausola, normalmente utilizzata a chiusura di un atto di transazione, secondo la quale le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l’una dall’altra.

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