I consiglieri giuridici del Cav.

di | 23 Ottobre 2010 | 1 commento Leggi

Il recente messaggio inviato dal Capo dello Stato al Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato (clicca qui per consultarlo), con cui si muovono dei rilievi giuridici di evidente consistenza in ordine alla proposta di legge costituzionale n. 2180/S (c.d. lodo Alfano bis) – al quale hanno già risposto alcuni esponenti del Popolo della libertà, che hanno ammesso il propro errore, assicurando che i rilievi saranno presto recepiti – conferma i dubbi (già sorti in passato) circa la valenza dei consiglieri giuridici che assistono il Presidente del Consiglio Berlusconi.

Molti – compreso chi scrive – ritenevano erroneamente che il c.d. lodo Alfano bis “costituzionalizzato” non costituisse altro che la fotocopia della precedente legge 23 luglio 2008, n. 124 (c.d. lodo Alfano 1), la quale a sua volta – non è inutile ricordarlo – era il frutto della elaborazione derivante da una sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2004: si tratta della nota sentenza relativa al lodo Schifani-Maccanico).

Il c.d. lodo Alfano 1 si limitava a prevedere all’art. 1, 1° comma, che: “Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione”.

Tale comma prevedeva quindi una sospensione automatica dei processi, senza alcuna intermediazione del Parlamento. L’automatimo che era stato bollato come incostituzionale dalla ricordata sentenza del 2004 riguardava infatti solo l’impossibilità per l’interessato di rinunciare agli effetti della sospensione.

Poichè la disposizione in parola non aveva dato luogo a rilievi da parte della Corte costituzionale in occasione della successiva sentenza 19 ottobre 2009 n. 262, se non per ciò che concerneva la forma utilizzata (legge ordinaria e non legge costituzionale), era dunque prevedibile che il nuovo lodo Alfano bis “costituzionalizzato” fosse ripresentato con la stessa formulazione originaria. Il compito che attendeva quindi la maggioranza dopo l’ultima sentenza della Corte non era affatto gravoso, trattandosi di scrivere in bella forma – anzi di “fotocopiare” – il lodo Alfano 1 ed approvarlo con la cd. doppia conforme prevista per le leggi costituzionali. Così, invece, non è stato (in base a ragioni che non è dato di conoscere).

Il nuovo lodo Alfano, in atto all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato, prevede, invece, che la sospensione dei processi riguardanti le alte cariche dello Stato non sia automatica, ma sia subordinata ad una delibera del Parlamento in seduta comune, adottata a maggioranza semplice.

Stabilisce infatti l’art. 1 del progetto di legge costituzionale (v. l’apposita pagina del Senato), ai primi due commi, testualmente che:

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 90 della Costituzione, quando l’autorità giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica, anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica, ne dà immediata comunicazione al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, il Parlamento in seduta comune dei suoi membri può disporre la sospensione del processo.

“2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, quando l’autorità giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. La comunicazione è data al Senato della Repubblica se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica possono disporre la sospensione del processo.”

Il primo comma è stato poi riformulato della Commissione affari costituzionali, nel seguente modo: “Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.”.

La nuova formulazione del comma 1 lascia immutata la previsione della delibera del Parlamento in seduta comune, anche se non parla più dell’esercizio dell’azione penale, ma si riferisce genericamente e sinteticamente ai “processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica”.

Tale disposizione, come giustamente rilevato dal Capo dello Stato, “contrasta con la normativa vigente risultante dall’articolo 90 della Costituzione e da una costante prassi costituzionale, appare viziata da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento in seduta comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice anche per atti diversi dalle fattispecie previste dal citato articolo 90“.

Si tratta di un contrasto che era facilmente rilevabile da parte dei consiglieri giuridici di Berlusconi ed in particolare dal Ministro Alfano, il quale è addirittura indicato da alcuni come il possibile successore di Berlusconi, dopo la frattura profonda con Fini.

Non è il primo errore tecnico-giuridico commesso dall’attuale maggioranza (si pensi, ad es., al discusso disegno di legge sul processo breve, o a quello sulle intercettazioni telefoniche, più volte mutato nel corso del suo iter al punto da spingere lo stesso Berlusconi a dubitare sulla opportunità di approvarlo in via definitiva), nè probabilmente sarà l’ultimo.

Con il risultato apparentemente paradossale di un Governo che, a parole, si è presentato come il Governo dei fatti, ma che, a causa dei continui errori giuridici, si presenta sempre più come un Governo arenato e che, per effetto di un perverso “gioco dell’oca”, torna sempre al punto di partenza.

La colpa di ciò, tuttavia, non va attribuita ai consiglieri giuridici del Cav., ma a chi li ha “nominati”, utilizzando il sistema elettorale in atto vigente.

Giovanni Virga, 23 ottobre 2010.

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Category: Giustizia

Commenti (1)

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  1. antonio f. ha detto:

    Da quando un funzionario (7^ qualifica funzionale) ha espletato le funzioni di capo di gabinetto di un ministro con portafoglio competente per l’alta cultura storica, la breccia per i non esperti si è ampliata con un 80% di operatori privi di spessore culturale e di deontologia professionale. Questo consente di spiegare tecnicamente le lacune emerse all’attenta lettura del Quirinale.

    Si può essere principi del foro, si può essere geni della contabilità (magari non pubblica), ma ciò non dà diritto a ricoprire posizioni di responsabilità nell’interesse dell’intera collettività nazionale.

    Se un ex letturista di azienda municipalizzata viene inviato in veste di commissario in area un tempo vulcanica, l’eruzione di errori e di ulteriori danni può essere messa tranquillamente in preventivo.

    Il ciclone degli anni 93-95 ha distrutto una scuola, un tipo di formazione a proiezione sociale, cancellando una generazione, che pur con un’aliquota di mele marce aveva un profondo senso dell’interesse nazionale e della proiezione sociale della propria attività. Ora tutto è ricondotto nella denominazione del movimento politico guidato da chi ha tratto ampi frutti da quella stagione.

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