La consuetudine dell’aumento del contributo unificato atti giudiziari ed il “salto di qualità” del recente ddl di stabilità

di | 12 Ottobre 2012 | 22 commenti Leggi

Ormai l’aumento del contributo unificato atti giudiziari in occasione di ogni manovra finanziaria costituisce un vezzo, anzi una consuetudine, alla quale, tuttavia, difficilmente ci si abitua, dato che sta rendendo il costo di accesso alla giustizia quasi proibitivo, specie in questi tempi di crisi.

L’ultimo disegno della legge di stabilità finanziaria non ha voluto interrompere la consuetudine ed ha previsto, ancora un volta, un aumento generalizzato del contributo unificato, anche se con qualche variante significativa, che costituisce, per così dire, un vero e proprio “salto di qualità”.

Non ci si è limitati infatti ad aumentare le principali voci del 10% ed oltre (in misura, quindi, superiore al tasso programmato di inflazione): così, ad esempio, il contributo di euro 300, è stato aumentato a 350, quello di euro 600 è stato aumentato a 650 e quello di euro 1.500 è stato aumentato a 1.800. Ma è stato anche “rimodulato” il contributo per le controversie in materia di appalti pubblici, il quale, come i lettori sanno, fissato prima nella non modica cifra di 2.000 euro, era stato poi raddoppiato e fissato in 4.000 euro per ogni grado di giudizio.

Recita al riguardo una norma inserita nel testo (provvisorio e non ufficiale) del ddl di stabilità che “per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 5.000”.

Non solo, ma è stato previsto anche un ulteriore (grosso) deterrente per la proposizione dei ricorsi, anche se solo incidentali. Prevede infatti altra norma del citato ddl che:
“Al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: n.d.r.) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 1‐ter è aggiunto il seguente comma: “1‐quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”

Quindi, non solo nel caso in cui il ricorso sia stato respinto, ma anche quando sia solo stato dichiarato improcedibile (per sopravvenuta carenza di interesse, magari perchè dopo tanti anni di attesa, il ricorso non è stato ancora fissato) ovvero sia stato ritenuto inammissibile, il ricorrente soccombente, oltre a dover rifondere le spese alla parte vittoriosa, dovrà anche “in aggiunta” versare un ulteriore contributo unificato (a titolo di sanzione?) d’importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale che sia.

La disposizione, se sarà approvata, finirà per comportare il raddoppio del contributo unificato, con la previsione di un primo contributo, per così dire, “in entrata” (da versare all’atto della proposizione del ricorso) ed un contributo “in uscita” (da corrispondere nuovamente nel caso di ricorso rigettato, dichiarato improcedibile od inammissibile). Insomma, una sorta di pedaggio, molto costoso, da pagare sia in entrata che in uscita.

Non contenti di ciò, per scoraggiare ulteriormente le impugnazioni, si è anche previsto che, per il grado di appello, il contributo unificato, già aumentato (e raddoppiato in caso di soccombenza ovvero di semplice dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità), è ulteriormente aumentato del 50%. Recita al riguardo un comma del ddl che: “Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione”.

E’ evidente a tutti che, a questo punto, il costo dell’accesso alla giustizia, già altissimo, sta diventando stellare.

Umoristica, anche se emblematica di questo andazzo, è altra disposizione dello stesso ddl, che così dispone: “All’articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente comma: «I compensi liquidati dal giudice e posti carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese.»”.

I compensi liquidati dal giudice, quindi, hanno ormai come unico limite quello del valore della controversia; ma ad essi va aggiunto l’ammontare delle spese (entro il quale ricade il contributo unificato), espressamente esentate. Conseguentemente, se ai compensi liquidati, si aggiungono anche le non lievi spese sostenute per la controversia, il costo di quest’ultima può superare anche (e non di poco) il valore della controversia.

Finora gli aumenti del contributo unificato erano stati utilizzati quale “moneta di scambio” (sulla pelle del cittadino che chiede giustizia) per aumentare il personale di cancelleria degli uffici giudiziari. Non a caso in passato l’aumento del contributo era stato accompagnato esplicitamente dalla previsione dell’assunzione di nuove unità di detto personale.

Il recente ddl rappresenta invece, come già detto, un “salto di qualità”, dato che una parte non trascurabile del gettito sarà ripartito per aumentare le non magre retribuzioni dei magistrati e del personale di cancelleria, sotto forma di non meglio precisate “misure incentivanti”.

Prevede al riguardo il ddl (per ciò che concerne il sistema di giustizia amministrativa; ma esiste anche una analoga disposizione per la magistratura ordinaria) che:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, secondo periodo (c.d. Fondo per la giustizia; n.d.r.), per essere destinate, per un terzo, all’assunzione di personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota, nella misura del cinquanta per cento all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12 anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2‐bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa.”.

Tradotto in termini piani: un terzo dei proventi sarà destinato all’assunzione di altri magistrati; ma ben la metà dei proventi stessi potrà essere destinato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e potrà essere destinata “in tutto od in parte” all’erogazione di misure incentivanti. Colpisce la misura della ripartizione: un terzo per nuovi concorsi e la metà per le misure incentivanti in favore di chi è già in servizio.

Da notare inoltre che, nella fretta di redigere il testo della norma riguardante il sistema della giustizia amministrativa, si è scritto per errore che le misure incentivanti destinate ai magistrati amministrativi, sono destinate al “personale della magistratura ordinaria”. L’errore, non temete, sarà presto corretto. A ciascuno il suo, come recita il titolo di un famoso romanzo di Leonardo Sciascia.

Analoga la disciplina prevista per la magistratura ordinaria. Prevede al riguardo il ddl che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2‐bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all’erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9, del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale dimagistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.”

Come dire che i magistrati ed il personale di cancelleria potranno godere fino al 50% del fondo giustizia alimentato con il contributo unificato tramite non meglio precisate “misure incentivanti”, in aggiunta ai non magri stipendi, peraltro recentemente esentati dalla sentenza di ieri della Corte costituzionale dal c.d. “contributo di solidarietà” del 5% per gli stipendi oltre il 90 mila euro e del 10% per quelli superiori a 150 mila euro.

E così si è raggiunto un doppio effetto: da un lato quello di scoraggiare ulteriormente il contenzioso, divenuto oltremodo costoso, facendo lavorare di meno i magistrati (in civile, al costo del contributo unificato, va aggiunto anche quello della mediazione obbligatoria preventiva) e, dall’altro, di fare guadagnare di più i magistrati ed il personale di supporto (mediante l’attribuzione fino al 50% dei proventi del contributo unificato, mediante l’erogazione di misure incentivanti).

Rimane a questo punto da chiedere: secondo Voi il nostro Paese ha un futuro?

In particolare: la Corte costituzionale, così sensibile nei riguardi delle lievi decurtazioni degli stipendi (di oltre 90.000 euro) dei dirigenti pubblici e dei magistrati, avrà mai il coraggio di dichiarare illegittimo, ai sensi dell’art. 24 Cost., l’iniquo regime del contributo unificato (ammesso per un attimo, per ipotesi di scuola, che si trovi un Tribunale che sollevi la questione di legittimità costituzionale)? E’ questo il “giusto processo” che ci era stato promesso?

Non ci rimane a questo punto che confidare nel Parlamento, che tuttavia è attualmente interessato ad altri argomenti (come il nuovo sistema elettorale, per cercare di garantire in qualche modo la rielezione dei “nominati” e dei “capitani di lungo corso” che lo affollano).

Si chiederà qualcuno: e la giustizia ed in particolare il sistema di tutela del privato nei confronti dei possibili abusi della P.A., costruito faticosamente nel corso dei decenni da coloro che ci hanno preceduti? Sta diventando un affare solo per ricchi e per chi ha tempo da perdere. Forse se ne accorgeranno perfino i magistrati, ma solo quando rimarranno privi di cause da decidere e si esauriranno le “misure incentivanti”.

Giovanni Virga, 12 ottobre 2012.

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Category: Giustizia

Commenti (22)

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  1. Avv. Nicolò de Marco ha detto:

    Notizie semplicemente disgustose. Propongo sciopero ad oltranza affinchè la norma non sia approvata dal Parlamento.

    Propongo di non pagare per la totalità il contributo unificato e raccogliere il mandato dal cliente anche per l’opposizione dinanzi alla Commissione tributaria quando arriverà la cartella esattoriale, sollevando in quella sede l’eccezione di incostituzionalità della norma.

    Manderei a tutti gli avvocati e\o esperti in diritto in Parlamento un dossier sugli aumenti del C.U. perchè si oppongano trasversalmente alla casta dei magistrati.

    Avv. Nicolò de Marco – Bari.

    • Fabrizio ha detto:

      E’ difficile immaginare un provvedimento che possa meglio incentivare il malaffare, la corruzione (nei confronti di PA e giudici), l’incapacità e approssimazione nell’azione amministrativa, la parzialità ed incompetenza nell’azione dei magistrati.

      Per tacere dell’evidente violazione delle norme costituzionali sul giusto processo (è giusto un processo in cui si viene sanzionati per aver posto la domanda?) e, in tema di appalti, della violazione delle norme comunitarie sulla ricorribilità dei provvedimenti di aggiudicazione.

      E’ evidente che non ci sia futuro per l’Italia, se non in farsa. Quella farsa che è ben rappresentata dal contemporaneo irrompere sulla scena del Commissario anti-corruzione e della norma all’esame.

      Misure che ben illustrano, tra l’altro, la congruenza tra le (pessime) idee dei tecnici e quelle dei politici, che è abbastanza evidente siedano alla stessa tavola, come don Rodrigo e l’Azzecca-garbugli.

      Non resta che la Provvidenza.

    • Michaela de Stasio - Bari ha detto:

      La Camera Amministrativa di Bari dovrebbe denunciare tale situazione alla Commissione europea, dando seguito a quella già inoltrata – se non erro – l’anno scorso. Il messaggio è sempre lo stesso: puoi difenderti da tutti ma non dall’Amministrazione: gli appalti pubblici sono affari “privatissimi”!
      Altro che effettività del diritto comunitario !

  2. avv. pasquale gargano ha detto:

    Anche se non sono un esperto della materia, credo che sia necessario giungere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Occorrerebbe che ci si organizzasse come categoria (avvocati), evidenziando che non si tratta di una difesa di “categoria”, ma della possibilità effettiva di esercitare il diritto di difesa in nome della Giustizia.

  3. Francesco Volpe ha detto:

    Caro professore,

    mi ero ripromesso di non tornare sull’argomento, perché va a finire che ci si guasta il sangue. Ma il Tuo intervento mi costringe a farlo.

    Gli spunti sono tanti e sarò molto sintentico nell’esporli.

    a) l’art. 91 c.p.c. riformato sottintende che è negata giustizia per quelle cause il cui valore sia inferiore al costo di una parcella di avvocato. Letteralmente: de minimis non curat praetor.

    b) l’ulteriore aumento del contributo unificato. Recentemente, in un’occasione pubblica, un autorevole giurista ha sostenuto l’idea secondo la quale il rimedio giurisdizionale (alludeva proprio al rimedio giurisdizionale amministrativo) deve considerarsi ecezionale. Se proprio vi è lite, vi sono altri rimedi esperibili. Sarà.

    Ma io, di fronte all’imperatività del provvedimento e alla sua inoppugnabilità allo scadere del sessantesimo o del trentesimo giorno, vedo solo un rimedio alternativo al ricorso. La mazzetta.

    Rendere difficile il ricorso al giudice contro gli atti amministrativi spingerà molti cittadini a risolvere i propri problemi sostanziali semplicemente lasciandosi cadere in tentazione, lasciandosi concutere dal funzionario o tentando di corromperlo. Dove non c’è giustizia, per definizione c’è malaffare.

    c) Deprimente anche la trovata di finanziare il fondo incentivante per i magistrati amministrativi con il contributo unificato.

    Ma, in primo luogo, incentivarli a cosa, se, per circolare interna, i magistrati amministrativi non possono, a pena di illecito disciplinare, assumere in carico più di un tot di cause?

    In secondo luogo, è corretto affidare la gestione del contributo unificato al giudice (ché tanto avviene con lo stabilire che la pronunzia in rito fa scontar aggio), vale a dire a chi poi verrà remunerato – sia pure sotto forma di incentivo – sulla base dell’ammontare del contributo percepito?
    A me pare che, se di incentivo si tratta, esso abbia ad oggetto non tanto l’incremento della produttività, quanto la reiezione in rito delle controversie.

    E torniamo là da dove si era partiti. Vale a dire alla denegata giustizia.

  4. Giovanni Virga ha detto:

    Caro Prof. Volpe,

    Ti ringrazio per il (more solito) prezioso intervento, che condivido totalmente. Ringrazio anche i lettori finora intervenuti.

    Mi permetto di aggiungere che la misura che più mi ha colpito di questo ddl (che, peraltro, a distanza di una settimana dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, non è ancora disponibile in forma ufficiale, nè risulta presentato alle Camere) è non solo e non tanto la riforma dell’art. 91 c.p.c. o l’aumento del contributo stesso, ma anche e soprattutto la previsione di un nuovo pagamento nel caso di ricorso respinto, dichiarato improcedibile od inammissibile. Il che finisce anche per snaturare il contributo, previsto in origine come una sorta di “tassa di accesso alla giustizia”.

    L’avere previsto un suo nuovo pagamento negli anzidetti casi finisce infatti per configurarlo come una sorta di “tassa per l’uscita” dalla giustizia (ed anche una sanzione impropria, la cui legittimità costituzionale è oltremodo dubbia).

    Particolarmente grave ed irrazionale è l’avere previsto l’applicabilità di tale “tassa di uscita” nel caso di ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Si pensi al caso (ed innanzi a diversi TT.AA.RR. l’ipotesi è tutt’altro che infrequente) che il ricorrente, dopo avere a lungo aspettato la fissazione dell’udienza di merito, magari presentando innumerevoli domande di prelievo e qualche istanza di fissazione – per evitare la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali – si sia stancato e dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, per un giudizio per il quale ha in anticipo, sotto forma di contributo unificato, già pagato, al momento del deposito del ricorso, la “tassa d’ingresso”.

    In questo caso sembra sommamente iniquo condannarlo anche al pagamento per una seconda volta del contributo unificato. E’ come se qualcuno per legge stabilisse che, dopo aver pagato il biglietto d’ingresso ad un cinema, lo spettatore che se ne sia andato anzitempo, perchè il film era troppo lungo, debba – quale sanzione – pagare nuovamente il biglietto d’ingresso.

    Colpisce anche l’aumento del 50% nel caso di appello. Se il giudice di primo grado ha sbagliato, perchè prevedere che innanzi al giudice di appello il contributo è maggiorato del 50%?

    Colpisce infine la scarsa partecipazione a questo tema che coinvolge molti, soprattutto i giovani professionisti.

    Giudicando dal ridotto numero di interventi, potrebbe dedursi che il tema (che pur riguarda il futuro della professione forense) non interessi od appassioni o che il weblog non sia frequentato. Tuttavia, consultando le statistiche del weblog, che i lettori non vedono, si constata che il mio intervento è stato finora letto da oltre 4.000 utenti unici; ciò nonostante, solo pochissimi di essi sono intervenuti.

    Forse è questo il segno inequivocabile del senso di rassegnazione che sta pervadendo tutti e che finisce per indurci a considerare le continue modifiche del contributo unificato come una calamità (come la pioggia od il brutto tempo) contro cui è inutile protestare.

  5. Silvio Giancaspro ha detto:

    Pensiamo ad un appalto del valore di € 250.000,00. Pensiamo ancora alla ditta ingiustamente esclusa dalla gara che intenda insorgere avverso il provvedimento di esclusione.

    La malcapitata dovrà nell’ordine:
    – versare € 4.000 per impugnare il provvedimento di esclusione;
    – versare ulteriori € 4.000 per impugnare il provvedimento di aggiudicazione con motivi aggiunti;
    – se in corso di causa la stazione appaltante decide (disgraziatamente!) di riconoscere le buone ragioni della ricorrente e quindi revocare in autotutela tanto l’esclusione quanto l’aggiudicazione a terzi, con l’affidamento dell’appalto alla nostra malcapitata, il giudizio dovrà necessariamente essere definito con una pronuncia in rito; ergo ancora € 4.000 quale pedaggio in uscita;
    – il tutto per un totale di € 12.000 a fronte di un utile di impresa che, attestandosi normalmente intorno al 5%, non potrà essere di importo superiore ai contributi versati.

    Insomma la nostra malcapitata, soltanto per veder riconosciute le sue sacrosante ragioni e per porre termine ai torti subiti, avrà dovuto sborsare una somma pari, se non superiore, all’utilità auspicata. Ancora più deprimente sarà la posizione del suo legale, al quale, in mancanza di una posta attiva residuante all’esito dell’incarico espletato, non resterà che appellarsi al buon cuore della predetta malcapitata per poter sperare, non certo in un giusto compenso, ma al più in una qualche benevola elargizione di natura eminentemente liberale.

    Le chiamano spese di giustizia. Io le chiamerei in altro modo, ma sono un signore e qui mi fermo.

    • Michaela de Stasio - Bari ha detto:

      Il problema è: quale è il valore della controversia ? Il valore dell’appalto o dell’utile conseguibile?

  6. Avv. Cristina Gandolfi ha detto:

    Gentilissimi abbonati e gentilissimo Prof. Virga,

    l’amarezza che ho provato nel leggere il testo del DDL. di “stabilità” mi spinge a scrivere in qualità di avvocato iscritta alla Società degli Avvocati amministrativisti dell’Emilia Romagna.

    Andare in piazza a protestare potrebbe essere una utile iniziativa ma siamo troppo pochi e probabilmente troppo imegnati nel lavoro per portare a casa uno stipendo appena ragionevole.

    Poichè siamo avvocati ritengo che la strada da percorrere sia l’impugnazione dell’avviso di accertamento per omissione del pagamento del contributo unificato sollevando in quella sede la(palese)illegittimità costituzionale delle norme sul contributo unificato nei ricorsi amministrativi.

    Come società degli avvocati amministrativisti della Regione Emilia Romagna stiamo predisponendo un esposto alla Commissione dell’Unione Europea con sede a Bruxelles affinchè attivi la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in quanto la normativa determina, (anche) una violazione del principio di concorrenza.

    Forse segnalare il problema e gli evidenti riflessi che tale norma avrà sul fenomeno della corruzione e sulla spartizione degli appalti potrebbe interessare il noto Roberto Saviano che è seguito da milioni di persone.
    Una riflessione da aggiungere a quelle degli altri commentatori e che condivido:

    a) che senso ha finanziare con il contributo unificato e con gli altri “balzelli” previsti dalla norma in questione, un fondo i cui proventi sarebbero destinati ad assumere o incentivare il personale amministrativo (oltre che i magistrati) se già ora il personale presente si tira le dita stante la drastica riduzione del contenzioso promosso avanti i T.A.R. e l’ulteriore immaginabile riduzione se e quando la legge di stabilità verrà approvata? (si tenga conto che a inizio settembre il Ministero della Giustizia ha presentato dati che evidenziano un calo del contenzioso pari al 57% nelle materie in cui il contributo è stato aumentato).

    Buon lavoro allora ai miei colleghi avvocati specializzati in diritto amministrativo.

  7. Giampiero ha detto:

    ha ragione il prof. Volpe

    a questo punto è meglio una bella mazzetta

  8. Beppe Macchione ha detto:

    solo per la cronaca, noi della camera amministrativa di Bari abbiamo già prodotto l’esposto alla Commissione Ue circa un anno fa e l’esito è che qualche giorno fa ci è pervenuta la lettera di reiezione…..
    non ci resta che piangere., diceva un grande…

    • Michaela de Stasio - Bari ha detto:

      Non sapevo fosse stata respinta. Bisogna escogitare un’altra strada e comunque insisterei ancora con la Commissione europea.

  9. francesco volpe ha detto:

    Anche noi dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti avevamo provato a far qualcosa, qualche anno fa (quando c’erano stati i primi aumenti e non si era ancora arrivati ai valori di oggi).

    Uno dei Colleghi del Foro (che portava al t.a.r. una controversia in materia di oneri di urbanizzazione, quindi una controversia di valore determinabile e, inoltre, di valore molto modesto) si era “sacrificato” astenendosi dal corrispondere il contributo.

    Ricevuto l’accertamento, egli aveva sollevato lite in commissione tributaria, per contestare la mancanza di proporzionalità tra il valore della causa e la determinazione fissa del contributo.

    Si chiedeva che venisse sollevata questione di legittimità, ma la locale Commissione non ritenne sussistere il presupposto della non manifesta infondatezza.

  10. Michaela de Stasio - Bari ha detto:

    E tutto ciò mentre i nostri compensi diminuiscono drasticamente, soprattutto in materia di appalti, considerati dalle Amministrazioni di “valore indeterminabile minimi”

  11. Giovanni Virga ha detto:

    A mio sommesso avviso, non ogni speranza è persa, dato che il ddl sulla c.d. “stabilità” non è ancora stato approvato in via definitiva dal Parlamento e che, come raccontano le cronache più recenti, sono già state introdotte rilevanti modifiche.

    Occorre quindi fare pressione sui parlamentari, specie quelli che, svolgendo attività professionale, hanno contezza delle difficoltà nelle quali si dibatte la professione forense.

    Non è priva di importanza, sotto questo profilo, la circostanza che il ricavato della nuova disciplina riguardante il contributo unificato sia destinato ad un fondo per il c.d. “premio di produttività” dei magistrati e del personale di segreteria.

    Il Governo Monti, nel presentare alle Camere il ddl, ha dichiarato formalmente che a suo avviso sono possibili rilevanti modifiche, purchè il saldo dei conti rimanga invariato.

    Ora, a mio avviso, l’eliminazione della nuova disciplina del contributo unificato non avrebbe alcuna conseguenza sui conti dello Stato, dato che essa comporterebbe anche l’eliminazione del fondo di incentivazione che in questo momento di contrazione dell’economia (e del contenzioso) sembra francamente assurdo.

    Anzi, a mio avviso, anche se la cosa può sembrare assurda od utopistica, la richiesta andrebbe avanzata dagli stessi magistrati, già graziati della Corte costituzionale per ciò che concerne il c.d. contributo di solidarietà previsto da Tremonti, i quali, per effetto dei nuovi rincari del contributo (soprattutto del nuovo contributo previsto per i ricorsi inammissibili, improcedibili od infondati), vedrebbero diminuire ulteriormente il contenzioso (con conseguente rischio di essere messi in mobilità).

    La richiesta andrebbe avanzata dagli stessi magistrati anche per ragioni di immagine: diversi cittadini sono già molto risentiti perchè i magistrati sono riusciti ad evitare, adendo la Corte costituzionale con ben 12 ordinanze di rimessione, il già menzionato contributo di solidarietà (previsto per retribuzioni superiori a 90 e 150 mila euro) ed hanno ottenuto in tempi record anche un decreto legge (pubblicato nel numero di novembre della rivista) per la disciplina del loro trattamento di fine rapporto; in questo caso tuttavia c’era la giustificazione che agivano “de damno vitando”.

    Con il fondo di incentivazione agiscono invece “de lucro captando”, dimostrando in tal modo di non ritenere sufficienti le retribuzioni in atto percepite (che, come molti sanno, sono molto elevate, essendo legate a filo doppio con le indennità parlamentari). Ciò tuttavia sembra intollerabile in un momento in cui tutti siamo chiamati a fare sacrifici e rischiamo di essere seppelliti da nuove tasse.

  12. Avv. Luigi Mariano ha detto:

    La questione del CU in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici costituisce una delle peggiori “vergogne italiane” degli ultimi anni.

    Si tratta di interventi “scriteriati” che (oltre ad essere incostituzionali per varie ragioni) hanno quale unico fine (o, comunque, quale unico risultato) quello di incoraggiare l’illegalità nella materia, atteso che, tranne in alcuni casi relativi a gare di elevatissimo valore, la stazione appaltante (e chi per essa agisce) è ben consapevole della sostanziale impunità (sul piano amministrativo) di eventuali aggiudicazioni illegittime. Nessuno, infatti, avrà interesse ad impugnare i relativi atti se, solo di “tasse”, si rischia di pagare molto di più dell’eventuale utile conseguente alla stipula del contratto.

    Non credo che si riuscirà ad impedire che le norme “annunziate” siano ritirate. Ciò perché lo “scriteriato” legislatore farà affidamento sulla “debolezza” in cui è caduta la nostra “categoria”, a lungo vista come “casta” ed in realtà, allo stato, unica “vittima” di “finte” liberalizzazioni (dovevano abolire le “tariffe” ed invece le hanno, di fatto, sostituite con altre notevolmente più basse). Anche i tassisti hanno saputo difendersi, noi no!

    Non resterà che spostare le controversie dal giudice amministrativo a quello penale (che dovrebbe essere gratuito). Ogni qualvolta ci si dovesse trovare di fronte a procedure illegittime, non potendosi affrontare i costi “stellari” del giudice amministrativo, converrà infatti ricorrere alla Procura della Repubblica, affinché valuti, gratuitamente appunto, se, nel comportamento della PA, sia ravvisabile l’abuso d’ufficio.

  13. Avv. Andrea Saccone ha detto:

    Dice bene il Prof. Virga, in particolare quando ci invita a fare pressione sui parlamentari che svolgono attività professionale; purtroppo, è tristissimo constatare che molti sono i colleghi avvocati parlamentari che votano “a scatola chiusa” provvedimenti del tutto nefasti.

  14. Michaela de Stasio ha detto:

    Quanti sono gli avvocati amministrativisti in Parlamento o nelle Commissioni? Quanti hanno veramente a cuore lo stato della Giustizia e la Costituzione?

  15. avv. Saverio Profeta ha detto:

    Vorrei far presente, a dimostrazione ulteriore dell’assoluta irrazionalità e approssimazione delle misure che commentiamo, che – salvo che non mi sia sfuggito qualcosa – rimane in vigore la norma secondo la quale, in caso di accoglimento del ricorso, la parte soccombente è tenuta al rimborso del contributo unificato.

    La domanda che quindi sorge istintivamente è: per caso – salvo che il Legislatore non conti di far pagare il conto del funzionamento della macchina amministrativa alla stessa amministrazione eventualmente soccombente – il legislatore dà per scontato che i ricorsi, oltre che disincentivati ed ostacolati, devono essere respinti?

    Il quadro è fosco.

  16. Michaela de Stasio ha detto:

    E’ molto fosco!

  17. Michaela de Stasio ha detto:

    Se non altro ora è consacrato che il valore della lite in materia di appalti pubblici è pari all’importo a base di gara; se vale per il calcolo del contributo unificato deve valere anche per il compenso degli avvocati.

  18. Michaela de Stasio ha detto:

    Ed aggiungo. Da una lettura del nuovo testo dell’art. 13 dPR n. 115/2002 apprendo che la sanzione del contributo unificato “in uscita” per le decisioni in rito (art. 13 co. 1 quater) riguarda solo le impugnazioni civili e non anche quelle dinanzi al Giudice amministrativo, disciplinate dal comma 6 bis. Ciò risponderebbe anche a logica e giustizia, considerata l maggiore esosità dei giudizi amministrativi, soprattutto in materia di appalti.

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