Due sentenze “full credit”

di | 9 Giugno 2013 | 6 commenti Leggi

Per comprendere come il nostro Paese non abbia molto futuro e sia incamminato verso una china che difficilmente ci porterà all’agognata ripresa, è sufficiente leggere (si parva licet componere magnis) la recente sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 2013 n. 116, pubblicata in questa rivista, con la quale è stato dichiarato illegittimo il cd. “contributo di solidarietà” del 5% per le pensioni d’importo superiore a 90.000 euro.

Per la verità, per gli addetti ai lavori, la sentenza in discorso non costituisce una sorpresa, dato che tale pronuncia della Corte era stata preceduta dalla sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, anch’essa pubblicata in questa rivista, con la quale era stato ritenuto illegittimo un analogo “contributo di solidarietà”, sempre del 5%, sugli stipendi pubblici d’importo superiore ai 90.000 euro annui (solitamente corrisposti ai più elevati dirigenti ed ai magistrati). In quel caso la q.l.c. era stata sollevata da ben 10 T.A.R. di varie parti d’Italia e decisa con una velocità inusitata, solitamente non accordata ai comuni mortali.

Solo un T.A.R. – e precisamente il T.A.R. Lombardia-Brescia, Pres. ed Est. Calderoni (sentenza 28 novembre 2011 n. 1671, pubblicata in questa rivista) – si era coraggiosamente rifiutato di sollevare la q.l.c. (sia pure per la riduzione dell’indennità giudiziaria prevista dalla stessa norma), essendosi reso conto che, a fronte del disastro delle finanze pubbliche e dei munifici stipendi attribuiti ad alcune categorie di personale, il sacrificio richiesto costituiva un doveroso atto di responsabilità. In quella occasione era stato ricordato che la stessa Corte costituzionale ha in passato individuato come “primo” tra tutti i doveri inderogabili di solidarietà “quello di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva”. Parole vane di questi tempi, in cui nessuno vuole fare sacrifici e rinunciare a nulla, nemmeno ad un 5 per cento dello stipendio o della pensione oltre i 90 mila euro.

Vero è che tale contribuzione straordinaria, limitata peraltro ad alcuni anni, non avrebbe risolto il problema dell’enorme debito pubblico fin qui accumulatosi, che schiaccia come un macigno la nostra economia, compressa tra l’incudine degli interessi (di 80-90 miliardi l’anno) da pagare per “mantenere” il debito pubblico ed il martello costituito dalla crisi di alcuni settori nevralgici della nostra economia, che non possono reggere (specie nel manifatturiero) alla concorrenza della Cina e degli altri Paesi emergenti, i quali sconoscono i costi dei cd. oneri sociali che in Italia sono pari ad un secondo stipendio.

Tuttavia il cd. “contributo di solidarietà” costituiva un esempio che le classi dirigenti del nostro Paese potevano offrire ai comuni mortali, i quali si sognano stipendi o pensioni d’importo superiore a 90.000 euro all’anno. Certo è che, se ciascuno di noi rimarrà arroccato nella difesa estrema del suo “orticello” (piccolo o grande che sia), non andremo da nessuna parte.

Continuo a ripetere, fino alla noia, la frase attribuita a Romiti (e giudicata bellissima da Ferruccio De Bortoli, nella prefazione al libro-intervista del primo, “Storia segreta del capitalismo italiano”, Longanesi Editore) secondo cui “L’esempio è la più bella forma di autorità”, frase che può anche essere declinata nel seguente modo: “Non c’è migliore forma di autorità dell’esempio”. Ed il nostro Paese è attualmente allo sbando proprio perché mancano buoni esempi.

Un buon esempio non è certo la recente sentenza della Corte, la quale peraltro finisce per trascurare un dettaglio di non poco momento: e cioè che le pensioni oltre i 90.000 euro non sono frutto di contributi versati durante il periodo lavorativo, ma costituiscono quasi sempre una rendita di posizione, concessa ad una casta di privilegiati. Solo infatti negli ultimi anni, com’è noto, per il calcolo della pensione si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo (secondo il quale la pensione va calcolata tenendo conto dei contributi previdenziali versati).

Con il previgente sistema retributivo, invece, la pensione era pari agli ultimi stipendi percepiti alla fine della carriera: un meccanismo folle, che ha contribuito non poco ad aprire una voragine nei conti dello Stato, di cui hanno approfittato in passato perfino i componenti della Corte costituzionale, i quali hanno istituito la singolare prassi di nominare presidente anche chi sta per terminare il mandato, al fine di consentirgli di godere dell’elevato trattamento pensionistico concesso al Presidente della Corte costituzionale; di qui, anche, per usare un termine ancora alla moda, un possibile “conflitto d’interessi” (uno dei tanti che tuttora esistono).

Il sacrificio imposto con il contributo di solidarietà del 5 per cento per le pensioni oltre i 90.000 euro a questi “super pensionati”, che hanno goduto e continuano a godere vita natural durante, oltre che di una munifica liquidazione, anche di una pensione sganciata dai contributi versati ma agganciata invece agli ultimi stipendi, era invero minimo e del tutto proporzionato alla loro capacità contributiva. Ma non si è voluto accettare neanche tale minimo sacrificio, con la speciosa argomentazione che il contributo “costituisce un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini” (quella dei super pensionati).

Ancora più sorprendente è l’altra argomentazione, addotta per puntellare il ragionamento, secondo cui la giurisprudenza della stessa Corte ha ritenuto in passato che “il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre Corte cost., sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro”.

Si finge di dimenticare quanto appena ricordato: e cioè che le super pensioni sono frutto di un sistema (quello retributivo) che ha finito per rendere la pensione una specie di “variabile indipendente” dai contributi versati nel corso del rapporto lavorativo.

Si dimentica pure che la stessa Corte costituzionale, con una serie infinita di pronunce, ha ritenuto legittima per lungo tempo, per ragioni di tutela della finanza pubblica, la speciale disciplina prevista per le espropriazioni per p.u., la quale finiva per prevedere, per i mal capitati che erano soggetti ad una procedura ablativa, una indennità spesso inferiore al 50% del valore di mercato del bene espropriato. Solo sotto la spinta della giurisprudenza comunitaria è stata qualche anno addietro dichiarata illegittima tale punitiva disciplina, che prevedeva una sorta di “contributo di solidarietà” non già del 5% ma di oltre il 50% a carico di una particolare categoria di cittadini (coloro che subivano una espropriazione per p.u.), anche se l’importo dell’indennita’ era di molto inferiore ai 90 mila euro. In quel caso la disparità di trattamento non era stata ravvisata.

La verità è che, oggigiorno, nessuno vuole fare sacrifici, nemmeno coloro che, per la posizione rivestita, dovrebbero dare il buon esempio.

Non è un caso che la questione di costituzionalità sia stata sollevata dalla Corte dei conti (in una delle ordinanze di rimessione, in relazione alla pensione di un suo ex presidente; in altre, in relazione a giudizi proposti da “magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi”). Qui si assiste al paradosso di un Organo, che dovrebbe controllare i conti dello Stato, al fine di evitare possibili danni erariali, il quale tutela invece – per controversie peraltro riguardanti il trattamento fiscale, che dovrebbero essere quindi di pertinenza dei giudici tributari – i conti (privati) dei suoi ex componenti (e loro aventi causa).

Non è la prima volta che ciò accade. Come rilevai oltre dieci anni addietro, in uno scritto dedicato alla singolare vicenda del “galleggiamento stipendiale”, il primo organo che finì per estendere tale perverso meccanismo, previsto positivamente solo per il personale militare, fu proprio la Corte dei Conti. Il meccanismo fu poi gradualmente esteso anche ai magistrati dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato allora in servizio, nonché agli alti dirigenti dello Stato, ivi compresi gli Avvocati dello Stato; il meccanismo non fu applicato invece ai magistrati ordinari, forse perché non ce ne fu il tempo.

Eppure i magistrati amministrativi dovrebbero dare per primi il buon esempio. Dovrebbero essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.

Così talvolta non avviene. Ricordo in particolare un episodio gustoso, capitato molti anni fa in occasione di un convegno della Corte dei conti al quale partecipai. Nel corso di un pranzo offerto dagli organizzatori, mi trovavo ad un tavolo con alcuni magistrati. Dopo avere indicato al maître le ordinazioni, dopo che il maître stesso si era allontanato per trasmettere la “comanda”, un magistrato sbiancò in viso e cominciò insistentemente a chiamare a gran voce il maître stesso; quando quest’ultimo ritornò, il magistrato precisò tutto preoccupato: “Guardi che il pranzo offerto è interamente gratuito; non ci addebiti quindi il costo delle bevande (vino ed acqua minerale); si tratta infatti di pranzo full credit”.

Insomma, non contento di non pagare l’albergo ed il pranzo per sé e per la moglie, non voleva neanche pagare le bevande. Da quel giorno io soprannominai il magistrato in questione full credit. La stessa espressione che posso utilizzare ora per la sentenza della Corte, dalla quale ha preso le mosse il presente intervento, nonché, per non creare quella disparità di trattamento dalla quale la Corte mostra di rifuggire, per la pronuncia che l’ha preceduta.

Giovanni Virga, 9 giugno 2013.

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P.S.: Dimenticavo di notare che, come risulta dal testo della recente sentenza della Corte, nel giudizio si è costituito l’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP; quest’ultimo ente previdenziale, infatti, con un colpo di mano del Governo Monti, è recentemente confluito nell’INPS.

Tale circostanza permette di ricordare che è quasi passato sotto silenzio il “grido di dolore” dell’attuale presidente dell’INPS Mastropasqua, il quale ha lamentato il fatto che la confluenza dell’INPDAD ha comportato un buco valutabile in circa 30 miliardi, dato che molti gli enti che facevano capo all’INPDAP, per molti anni si sono “dimenticati” (per problemi di cassa) di pagare i contributi dei dipendenti (v. al riguardo, per tutti, l’articolo pubblicato su “Il fatto quotidiano” del 14 aprile scorso intitolato “Pensioni, l’allarme di Mastrapasqua: se lo Stato non paga, Inps a rischio”).

Il che evidenzia una palese stortura del sistema pensionistico, in aggiunta alle tante già esistenti: a parte il fatto che non è chiaro come sia possibile che un Comune, una Provincia od una Regione si “dimentichino” senza conseguenze e per vari anni di pagare i contributi previdenziali, va sottolineato il fatto che se un imprenditore privato si “dimentica” di pagare i contributi previdenziali o semplicemente, per difficoltà economiche, ritarda anche di un mese il pagamento dei contributi, non solo viene duramente perseguito, ma soprattutto si vede rilasciato un documento unico per la regolarità contributiva (durc) negativo, che gli impedisce non solo di partecipare a gare, ma di vedersi pagate dalla P.A. commesse, lavori o forniture già eseguite.

Sarebbe interessante sapere cosa pensa la Corte di questa palese disparità di trattamento e se possa in particolare ritenersi legittima la disposizione che impedisce il pagamento di prestazioni già eseguite nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali.

E’ infine da notare che la recente disciplina sulla fattura elettronica varata con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (che sarà applicabile per le Amministrazioni statali entro un anno) non solo finisce per gravare le imprese di un ulteriore onere (dato che il costo dell’inoltro e della registrazione della fattura elettronica, verosimilmente mediante il proprio consulente tributario, è a carico dei contribuenti; prevede all’uopo l’art. 5, 1° comma, del D.M. citato che “Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti delle P.A.”), ma aggiunge anche che il mancato utilizzo della forma elettronica per la fattura costituirà per la P.A. motivo valido per rifiutare il pagamento di quanto dovuto. Dispone infatti l’art. 6, 6° comma del D.M. citato che: “A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”.

Insomma, un ennesimo costo aggiuntivo per le imprese ed i professionisti ed un ulteriore pretesto per la P.A. per non pagarli (in questo periodo di crisi, francamente, non se ne sentiva il bisogno), mentre alla P.A. stessa è di fatto consentito di non pagare i contributi previdenziali.

Quanto ho fin qui scritto, comunque, conferma l’esattezza del vecchio adagio, secondo cui due sono in questo mondo i potenti: chi ha molto (nella specie gli alti dirigenti od ex dirigenti pubblici, i quali sono riusciti a farsi perfino esentare dal contributo di solidarietà del 5% per gli stipendi o pensioni oltre 90.0000 euro, che per loro costituiva una “mancetta”) e chi non ha niente (la P.A., sommersa dai debiti, che – non potendo fallire – riesce perfino a non pagare, per vari anni, i contributi previdenziali). Di contro, viene smentito un altro adagio: nel mezzo, infatti, non alberga più la virtù.

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Category: Imposte e tasse

Commenti (6)

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  1. domenico carletti ha detto:

    Riflessioni profonde, amare, dure e…ineccepibili.

  2. Vincenzo De Michele ha detto:

    Gentile Professore,

    riflessioni ineccepibili e amare….per difetto.

    Purtroppo il problema è un altro, che Lei ha comunque affrontato: il mancato versamento dei contributi da parte dello Stato (non degli Enti locali e delle amministrazioni pubbliche non statali) dal 1996 ad oggi, che priva di finanziamento il sistema di pensioni del pubblico impiego. Una scelta sciagurata e precisa della macchina amministrativa statale, avallata dal silenzio generale, e già segnalata dalla Corte di Giustizia in una sentenza del dicembre 2008 (quella sulla discriminazione uomo-donna sulle pensioni dei pubblici dipendenti).

    Lo Stato ha versato all’Inpdap (ora Inps e l’operazione è stata voluta e non osteggiata dal “povero” Mastrapasqua, che ha fatto sparire dai conti della previdenza integrativa tfr dei lavoratori privati 19 miliardi di euro, secondo i dati della Corte dei Conti) soltanto i contributi prelevati in busta paga e a carico del lavoratore pubblico, non la sua quota. Ai precari pubblici lo Stato non ha versato neanche quelli a carico dei dipendenti, che sono serviti per lo più per la liquidazione del t.f.r. alla fine del rapporto. I precari non hanno una posizione assicurativa presso l’Inps e i lavoratori pubblici a tempo indeterminato non hanno neanche la certezza delle retribuzioni utili a fini contributivi e pensionistici, che dipendono dal cartaceo che l’Ente invierà all’Inps al momento della pensione.

    Non credo che la Corte costituzionale potrebbe allora qualificare come prelievo fiscale il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro dei Dirigenti del pubblico impiego contrattualizzato (almeno per i Magistrati le retribuzioni sono determinate per legge, non con contrattazione individuale o autocontrattazione, se si è in posizione apicale della propria Amministrazione pubblica).

    Quindi, la situazione è molto, molto più grave di quello che già appare dalla sentenza della Corte.

    Enzo De Michele

  3. Mirco Favagrossa ha detto:

    Buongiorno,

    leggo sempre con piacere le sue reazioni. Il coraggio è la principale delle virtù, a lei non difetta.

    Cordialmente.

    Mirco Favagrossa

  4. Claudio ROSSI ha detto:

    Vorrei anzitutto ribadire quanto già rilevato da V. De Michele a proposito del fatto che gli enti locali sono stati sempre tenuti a versare (e di fatto versano) i contributi previdenziali che gravano su di essi. In realtà per lo Stato, a lungo, si è ritenuto che le ritenute previdenziali fossero una sorta di “partita di giro” e per questo si è ritenuto che l’adempimento fosse ultroneo. Solo che questa concezione errata, alla lunga e specie nel contesto giuscontabilistico post-Maastricht e post-euro radicalmente mutato rispetto ad alcuni decenni fa, sta determinando gli squilibri che ora tardivamente denuncia Mastrapasqua.
    A proposito del quale esistono tante leggende metropolitane che si sostanziano però di qualche verità e che si alimentano anche per certi peccati di trasparenza. Infatti sulla home del sito dell’INPS (di cui il nostro è presidente) manca “in evidenza” (come dovrebbe essere) uno spazio specificamente dedicato proprio alla “trasparenza”. Nella pagina dedicata allo stesso Presidente (http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b6708%3b4923%3b&lastMenu=4923&iMenu=1&iNodo=4923&p4=2 ) non v’è traccia del relativo trattamento economico. O almeno io non sono stato capace di individuare questi dati.
    Per tornare al tema – come al solito – meritoriamente proposto dal Prof. Virga, mi permetto di segnalare che quasi contemporaneamente alla sentenza sulle “pensioni d’oro” la stessa Corte ha avuto il “Coraggio” (così si chiama il relatore) di emanare la sentenza n. 104 del 29 maggio 2013, con la quale i giudici costituzionali sono stati invece inflessibili nel colpire i quattro spiccioli che la Regione Abruzzo aveva faticosamente raggranellato per sostenere i malati oncologici e trapiantati. Stiamo parlando di 200.000 (duecento mila) € l’anno a fronte delle centinaia di milioni di euro che assorbe annualmente la sanità regionale. Una goccia nell’oceano di sprechi e prebende; una goccia che cercava di lenire situazioni di disagio estremo.
    A proposito di iniquità, quella “modica” cifretta è meno dell’emolumento annuo netto che percepiva nel 2010 (ultimo dato noto) un (solo) giudice della Corte costituzionale (al netto di altri benefit “in natura”).
    Quei 200 mila € servivano a sostenere i più sventurati che, specie ora con il taglio dei presidi sanitari periferici, sono costretti spesso a costosi viaggi di spostamento per seguire percorsi terapeutici già penosissimi. Ma erano soprattutto un segno di solidarietà che la Comunità mostrava verso i meno fortunati.
    La ragione di tanto rigore? Perché quel misero stanziamento risulta incompatibile con il piano di risanamento che la Regione Abruzzo è tenuta ad osservare e quindi non può permettersi di erogare “misure di assistenza supplementare”, che – così definite – sembrano una sorta di “privilegio” assicurato a dei poveri sventurati.
    Insomma «l’introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determina una «incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario», secondo il glaciale linguaggio della sentenza.
    E l’articolo 3? Quello secondo cui: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”?
    No! Anzi, secondo la Corte si profilerebbe quasi una sorta di violazione del principio di uguaglianza in quanto la norma dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 finisce per garantire «ai residenti della Regione Abruzzo livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale».
    I malati oncologici non meritano troppa tutela!
    Una breve notazione a proposito della sentenza 223/2012. Essa non si è occupata soltanto del contributo di “solidarietà” imposto ai trattamenti degli alti dirigenti pubblici e dei magistrati (aspetto sul quale – per il tratto smaccatamente “suicida” che improntava una disposizione chiaramente propagandistica e demagogica – si può anche convenire con le conclusioni della Corte) ma, con esclusivo riguardo al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha ritenuto illegittima la temporanea “sterilizzazione” dei meccanismi di perequazione automatica dei trattamenti economici, di talché mentre per tutto il personale pubblico “contrattualizzato” i trattamenti economici sono bloccati dal 2009 e lo resteranno sino al 2014 (salvo ulteriori strette), per quell’esiguo contingente di “pubblici funzionari” cui si applica la L. 27/1981, l’adeguamento dei trattamenti economici resta una variabile indipendente anche rispetto alla angosciosa crisi che colpisce tutti gli altri lavoratori.
    A questo punto sarà interessante seguire la storia della “sterilizzazione” dei meccanismi di perequazione delle pensioni di cui all’art. 24, comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Per tantissimi pensionati che superano la ben più misera soglia di 18.740,67 € lordi annui, la tagliola è scattata già senza che alcun giudice abbia sollevato, almeno sin qui e per quanto ne so, “ex officio” q.l.c..

    PS. Grazie Prof. Virga. Lei – e lo dico senza alcuna piaggeria – è sicuramente un buon “esempio” per questo Paese.

  5. Massimo Perin ha detto:

    Giovanni Virga ha usato il termine (elegante) full credit, per indicare indicare un mediocre episodio di “taccagneria”. Purtroppo, in tutte le professioni esistono taccagni e signori. Personalmente, se avessi avuto dubbi sulla spesa del ristorante e non me la potevo permettere, a fine convegno salutavo tutti e risparmiavo, così non avrei gravato nemmeno l’organizzazione. Comunque, al di là dell’episodio di avarizia in parola, ciò che bisognerebbe fare e anche con urgenza, è un effettivo e vero controllo di tutte le retibuzioni pubbliche, fissando dei tetti che, quando sono superati, o si restituiscono volontariamente le somme acquisite in eccesso, oppure si incorre in responsabilità erariale, con addebito di interessi e rivalutazione. Questa semplice regola dovrebbe valere per tutti, dai Senatori all’ultimo Sindaco o Amministratore di Partecipate pubbliche. Esistono manager pubblici (i libri di Stella e Rizzo sono chiarissimi) che percepiscono compensi esagerati rispetto al lavoro che svolgono e spesso sono superiori anche alle retribuzioni dei Ministri. Se è vero che bisogna dare il buon esempio iniziamo da qui, poi mettiamo subito mano anche ai benefit (es. auto) blu). Bisognerebbe insegnare un pò più di moderazione a tutti. Purtroppo, oggi esiste un’immagine del politico che vuole essere e apparire come i grandi calciatori o i grandi attori, senza avere (purtroppo per loro) il talento sportivo o quello artistico e senza avere anche l’età per vivere in un certo modo!

    • Giovanni Virga ha detto:

      Chiedo venia se intervengo con un certo ritardo per rispondere al messaggio del Cons. Perin, che condivido tranne nella parte in cui si afferma che quello da me riferito sarebbe un episodio di “taccagneria”.

      In realtà si tratta di un episodio di … “approfittamento”.

      Taccagno, infatti, è colui che cerca di conservare le ricchezze di cui dispone. Nell’episodio riferito, invece, si è in presenza di un soggetto che, non contento della generosa ospitalità offerta dagli organizzatori del Convegno, che avevano offerto sia l’alloggio in albergo che i pranzi gratuitamente (anche per i familiari), si approfittava pure delle bevande (che non intendeva pagare).

      Per quanto riguarda la sproporzione degli stipendi e pensioni di cui godono diversi amministratori pubblici, riporto qui di seguito quanto riferito (sia pure in nota) in un recente commento della sentenza full credit della Corte, che, riprendendo un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, evidenzia, sotto altro profilo, il conflitto d’interessi della Corte nell’emettere la sentenza stessa. Da esso risulta che:

      Quasi 64 milioni di euro (per l’esattezza: 63 milioni e 747 mila) è la previsione di bilancio della Consulta per il 2012 e lo Stato contribuisce con 52 milioni e 700 mila.

      È imponente e sontuosa la macchina dell’Alta Corte, con 15 giudici costituzionali in carica 9 anni e 350 dipendenti, tra quelli di ruolo (209), quelli comandati (68), 44 carabinieri, 3 vigili del fuoco e gli altri a contratto o con vari incarichi.

      Il presidente della Consulta guadagna più del doppio del suo dirimpettaio sul Colle, il Capo dello Stato: 482mila euro lordi l’anno per Alfonso Quaranta contro i 239mila di Giorgio Napolitano. Più alloggio di servizio al quinto piano del Palazzo della Consulta, 4 assistenti, 5 addetti alla segreteria, auto blu, accesso ai voli di Stato, naturalmente maxiliquidazione e maxipensione. Ma il presidente della Repubblica ha una busta paga inferiore anche al segretario generale della Consulta, che prende ben 283 mila e 500 euro lordi l’anno.

      Tutti i giudici costituzionali hanno uno stipendio agganciato a quello del Primo presidente della Cassazione e aumentato della metà (cioè 403.840 euro lordi, più 3 assistenti e 3 segretari, auto blu, cellulare, computer, rimborsi viaggi), ma il presidente ha anche un’indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione degli altri. Il collegamento al più alto magistrato d’Italia ha portato molti vantaggi ai 15, ma nell’ultimo anno anche una decurtazione pari a quella del 25 per cento dell’indennità speciale delle toghe.

      Si rimane, però, sempre a livelli siderali. E poi c’è la questione della schiera di presidenti emeriti d’oro. Il primo dei 15 dovrebbe rimanere in carica 3 anni, ma la durata media del mandato è di un anno e mezzo, con punte minime di un poco più di un mese. Infatti, ormai da molto tempo ha prevalso la consuetudine di affidare la poltrona al più anziano, vicinissimo alla scadenza di mandato. Regola interrotta solo con l’elezione del presidente numero 35: entrato alla Corte nel 2004, Quaranta resterà in carica un po’ più a lungo dei suoi predecessori, fino a gennaio 2014. Ugo De Siervo aveva avuto la poltrona solo 4 mesi, Francesco Amirante 9, Giovanni Maria Flick 3, come Giuliano Vassalli e Giovanni Conso, 4 Valerio Onida, 6 Antonio Baldassarre.

      Vuol dire che ci sono oltre 15 presidenti emeriti e loro vedove che godono di altissime pensioni, legate naturalmente all’ultimo stipendio percepito. Solo dal settembre scorso non hanno più diritto a vita all’auto blu, ma appena per un anno. In compenso ai defunti il Comune di Roma riserva l’onore della dedica di una strada nel quartiere Aurelio.

      Considerando che anche le pensioni dei semplici giudici costituzionali sono molto ricche si spiega che i 6 milioni stanziati per i 21 ex giudici e i 9 loro «superstiti» sono la metà di quelli che vanno agli altri 225 pensionati della Corte costituzionale.

      Ultima nota: alla Consulta approdano molti magistrati fuori ruolo per diventare assistenti dei giudici e raddoppiare lo stipendio, aggiungendo a quello d’origine una bella indennità“.

      Vi sembra logico ed anche equo un Paese che corrisponde al Presidente della Corte costituzionale più del doppio dell’indennità spettante al Presidente della Repubblica? O che corrisponde al Segretario generale della Corte uno stipendio superiore (per circa 50.000 euro) all’indennità spettante al Presidente Napolitano?

      Nel frattempo, come narrano le cronache, il deficit pubblico continua a crescere, nonostante tutte le tasse e gli adempimenti burocratici che ci assillano, mentre continuiamo a trastullarci con le frasi razziste di Calderoli o con l’espulsione della moglie di un presunto dissidente.

      Di tagli alla spesa pubblica non c’è traccia, anche ora che, per effetto delle due sentenze della Corte, è perfino venuto meno il contributo di solidarietà del 5% sulle pensioni e stipendi dei dipendenti pubblici oltre i 90.000 euro (tra i quali, se non fosse intervenuto velocemente il Giudice delle leggi, sarebbero stati ricompresi i munifici stipendi e pensioni dei magistrati della Corte costituzionale).

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