Il commissario e la “malafemmina”

di | 6 Novembre 2014 | Leggi

 (libere considerazioni a margine della sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 4 settembre 2014*)

Una volta mio padre mi raccontò un singolare episodio verificatosi durante un concorso nazionale per il conferimento della “libera docenza” universitaria (corrispondente all’attuale associatura). Presiedeva il concorso il famoso ed ancora indimenticato Prof. Alfonso Tesauro.

Al concorso si era presentata quale candidata una borsista che era, notoriamente, l’amante (così allora si diceva; oggi, in maniera politically correct, si direbbe, la “compagna”) di un professore facente parte della stessa commissione, che tuttavia era regolarmente sposato e padre di figli.

Non appeno lo venne a sapere il Prof. Tesauro, questi si inquetò non poco e, dopo aver tentato inutilmente di far dimettere il commissario interessato, nella prima seduta della commisione pubblicamente dichiarò, in modo forse irrituale ma senz’altro efficace, che si sarebbe opposto in tutti i modi all’attribuzione della libera docenza alla borsista in questione, che definì (da napoletano verace) la “malafemmina”; anche perchè possedeva dei titoli molto scarsi. Durante il discorso introduttivo sembra che disse ad un certo punto: Sia chiaro a tutti che, finché io sarò presidente,  la “malafemmina” non salirà in cattedra.

Il commissario interessato, nonostante la ferma opposizione del Prof. Tesauro, così platealmente manifestata, non si scoraggiò e continuò a brigare nel corso delle operazioni di concorso; al punto che il Prof. Tesauro minacciò di dimettersi. Ma alla fine non la spuntò; anche se, a quanto pare, ci riuscì in un successivo concorso. Da allora il numero delle “malefemmine” salite in cattedra è cresciuto esponenzialmente. E nemmeno il sia pur influente Prof. Tesauro, se fosse campato più a lungo (è scomparso nel 1990), avrebbe potuto arginare il fenomeno.

E’ a questo episodio che è corso il mio pensiero allorchè ho letto la recente sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307 (pubblicata in questa rivista con nota di O. Carparelli), secondo cui: “E’ legittimo il decreto con il quale il Rettore ha disposto l’accoglimento delle istanze di ricusazione presentate nei confronti di un componente della commissione giudicatrice di una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario e, per l’effetto, ha revocato la nomina di detto componente, che sia motivato con riferimento al fatto che il commissario interessato ha avuto, notoriamente all’interno dell’Università, una relazione sentimentale con una concorrente, a nulla rilevando la circostanza secondo cui detta relazione sentimentale sia stata interrotta da un lungo lasso di tempo (nella specie, oltre tredici anni)”.

Come risulta già dalla massima, la fattispecie affrontata del T.A.R. Lombardia è in parte diversa da quella appena riferita del concorso presieduto dal Prof. Tesauro. In quest’ultimo caso, infatti, quella che era stata definita la “malafemmina” (non oso pensare agli improperi che mi rivolgeranno le femministe più esagitate per avere riportato tale colorita espressione), era l’amante pro-tempore (potremmo dire, “in carica”) del commissario, mentre nel caso affrontato del T.A.R. Lombardia, la relazione sentimentale, a quanto pare, si era interrotta tredici anni prima.

C’è da chiedersi: può una relazione ormai interrotta da così tanto tempo determinare una situazione di incompatibilità che impone al commissario l’obbligo di astensione?

Non vi è dubbio infatti che l’incompatibilità senz’altro sussiste nel caso in cui la relazione sentimentale sia in atto o sia interrotta da poco tempo. Ciò vale non solo per i concorsi, ma anche nel campo del pubblico impiego.

Vale la pena, ad esempio, ricordare che le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza 20 novembre 2004 (in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/ago/casssu_2004-11-22.htm), hanno avuto modo di affermare che il giudice che risulti avere, o avere avuto, una relazione amorosa con un avvocato ha l’obbligo di astenersi (fattispecie relativa a magistrato donna che intratteneva una relazione sentimentale con un avvocato e che era stata “ammonita” dal CSM per non essersi astenuta).

La presenza di una relazione sentimentale “pericolosa” può anche dare legittimamente luogo all’adozione di provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale: v., ad es., T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento, sentenza 28 novembre 2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tartrentino_2005-11-28.htm, secondo cui: “E’ legittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), si dispone il trasferimento “d’autorità” di un carabiniere che ha iniziato una relazione sentimentale con la convivente di un pregiudicato (nella specie, affiliato all’associazione “sacra corona unita” ed in stato di carcerazione), nel caso in cui sussistano elementi probatori che confermano l’esistenza di tale relazione; in tal caso, infatti, da un lato, la permanenza del militare nella sede interessata deve ritenersi idonea a determinare il pericolo di nocumento all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione e, dall’altro, il trasferimento dello stesso persegue lo scopo di tutela del militare medesimo”.

V. tuttavia in senso contrario CGA, sentenza 19 ottobre 2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cga_2005-10-19.htm secondo cui: “E’ illegittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), si dispone il trasferimento “d’autorità” (nella specie, a Lampedusa) di un agente della Guardia di Finanza che ha iniziato una relazione sentimentale con una ragazza il cui padre aveva recentemente riportato una condanna penale (nella specie, nell’ambito del maxi-processo c.d. Stella Polare), senza tener conto della comparazione dei diversi interessi e delle giustificazioni rese dal militare”.

In linea di massima deve comunque ritenersi che una relazione sentimentale tra un commissario di concorso e candidata comporti il dovere di astensione e che la relazione sentimentale stessa, se adeguatamente provata, può dar luogo – ove ritenuta pericolosa o comunque di nocumento al prestigio della P.A. – a provvedimenti di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

Qualche perplessità rimane invece nel caso di relazione interrotta da lungo tempo, anche se è vero che i commissari di concorso, così come i giudici, debbono essere sempre come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.

Discorso non dissimile, del resto, va fatto per ciò che concerne la sussistenza di rapporti tra commissari e candidati non già di tipo sentimentale, ma di “colleganza”.

Al riguardo una recente sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014 (pubblicata in questa rivista, con commento di N. Niglio) ha ribadito che, “nei concorsi pubblici, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa”.

Principio senz’altro da condividere in generale, tenuto conto che i rapporti di mera colleganza sono meno intensi di quelli affettivi. Anche se si dovrebbero distinguere i casi di rapporti di mera colleganza, da quelli di vera e propria subordinazione gerarchica, atteso che la presenza in commissione di un dipendente che è gerarchicamente controllato dal candidato, comporterebbe senza dubbio una situazione di incompatibilità.

Anzi, raffrontando le due sentenze citate (quella del TAR Lombardia – Milano, sulla incompatibilità per relazione sentimentale, sia pure interrotta da tempo e quella della Sez. V del Consiglio di Stato, sui rapporti di colleganza) ci si rende conto che la verità sta, come spesso accade, nel mezzo.

Nel senso che, se è vero che la relazione sentimentale tra commissario/a e candidata/o dà luogo (per la pregnanza del rapporto sentimentale) ad una situazione di incompatibilità e che non altrettanto avviene nel caso di rapporto di mera colleganza, tuttavia, la causa di incompatibilità non sussiste nel caso di relazione sentimentale ove questa si sia interrotta da tempo e, viceversa, sussiste nel caso in cui non si tratti di un rapporto di mera colleganza, ma di un rapporto di subordinazione speciale.

Giovanni Virga, 6 novembre 2014.

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Category: Concorsi

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