Un Presidente del Consiglio “non addetto ai lavori”

di | 11 Febbraio 2015 | 3 commenti Leggi

E’ a dir poco sorprendente la sentenza della Corte dei Conti, Sez. I centrale di appello, del 4 febbraio 2015 (pubblicata in questa rivista) con la quale l’allora Presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi è stato ritenuto esente da responsabilità erariale per avere corrisposto a diversi membri della sua segreteria personale, provenienti dall’esterno e privi di laurea, il trattamento economico previsto per il personale laureato.

Una sentenza questa che, nonostante la notorietà del personaggio politico in questione e le molteplici cariche in atto ricoperte, forse sarebbe passata sotto silenzio, dato il vento che tira, se non fosse stato per il fatto che il diretto interessato, in una newsletter del 6 febbraio u.s., non l’avesse citata per primo quale fulgido esempio del fatto che, come nei migliori film, alla fine la giustizia trionfa. Ma anche tale notizia, come risulta facilmente da una ricerca tramite Google news, è stata riportata solo dalle edizioni locali dei quotidiani nazionali. Inoltre, per quel che più rileva, dalla lettura degli articoli pubblicati risulta che nessuno sembra essersi preso la briga di leggere la (per la verità scarna) motivazione della sentenza.

Una sentenza che ho definito sorprendente non tanto per l’esito, quanto per l’iter argomentativo utilizzato, che finisce addirittura per definire – forse per quell’eccesso di zelo che Talleyrand raccomandava sempre di non seguire ai suoi funzionari – l’attuale Presidente del Consiglio un “non addetto ai lavori”, non in grado di percepire le illegittimità del proprio operato (di qui l’assoluzione per mancanza dell’elemento psicologico, essendo stata esclusa invece la c.d. “esimente politica”).

Per una migliore comprensione della sentenza è bene riassumere i fatti, quali risultano dal testo della sentenza stessa.

Nella specie il giudizio di responsabilità era stato intrapreso nei confronti dell’allora Presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi e diversi altri soggetti per un presunto danno subito dall’amministrazione provinciale di Firenze, quantificato in euro 2.155.038,88, in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimamente incardinati con estranei all’amministrazione medesima.

In particolare il Pres. Renzi era stato condannato in primo grado per aver concorso con colpa grave alla formazione di talune delibere giuntali attributive di un trattamento economico superiore al dovuto (personale privo di laurea e asseritamente sfornito di un valido percorso sostitutivo che sarebbe stato retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato), per un danno computato complessivamente in euro 14.535,12. La sentenza non spiega perchè, da un danno iniziale di oltre 2 milioni di euro, per Renzi si era arrivati ad una condanna per 14 mila euro e rotti. Ma andiamo avanti, dato che la sentenza di appello, che ha cancellato anche questa condanna per 14 mila euro, riserva molte, più rilevanti, sorprese.

Sostanzialmente l’imputazione risiedeva nella circostanza che il Renzi “non avrebbe applicato e rispettato i criteri generali dell’azione amministrativa ed aveva consentito, malgrado l’evidente irrazionalità, che venisse retribuito con il trattamento normalmente previsto per il personale laureato, personale non solo privo di laurea ma anche sfornito di un valido percorso sostitutivo”.

La sentenza in parola ha preliminarmente ricordato che i provvedimenti di che trattasi erano stati assunti anche sulla scorta di quattro pareri di regolarità tecnica e amministrativa rinvenibile nella nota del Segretario generale del 23 luglio 2004, nella proposta del responsabile dell’ufficio risorse umane del 26 luglio 2004, nel parere di regolarità tecnica e nel parere di regolarità contabile. Successivamente gli inquadramenti ed i relativi trattamenti retributivi di che trattasi erano stati ritenuti legittimi dalla responsabile dell’ufficio selezione del personale con la determina del 29 luglio 2004 e i contratti relativi erano stati stipulati seduta stante dal dirigente dell’area gestione risorse umane.

Da notare le date in cui tutto è avvenuto: in nemmeno 7 giorni sono stati acquisiti ben quattro pareri, si è ottenuto il nulla osta del dirigente dell’area risorse umane e sono stati stipulati i contratti di lavoro. E poi dicono che la burocrazia italiana è lenta. Ma forse nella specie alla inusitata celerità ha contribuito anche il fatto che si era in prossimità di agosto, mese nel quale, notoriamente, in Italia scatta per la P.A. – e non solo per essa – una sorta di “rompete le righe” (o, se volete, per usare una espressione che risale all’infanzia, una specie di “tana liberi tutti”).

Ammette lealmente la sentenza in parola che è vero che il presidente Renzi aveva indicato nominativamente i componenti della propria segreteria, cosa – si aggiunge – del resto assai naturale tenuto conto del rapporto fiduciario intercorrente tra il personale di tale ufficio ed il presidente della provincia; è inoltre pur vero che il presidente Renzi ha preso visione dei relativi curricula, rendendolo ciò consapevole del livello culturale degli interessati; è vero infine che i provvedimenti erano a firma del presidente della provincia.

Ciò nonostante (c’è, come nelle migliori tradizioni, sempre un però), secondo i giudici contabili di appello non può non considerarsi il fatto che l’istruttoria amministrativa, i pareri (ben quattro) resi nell’ambito dei procedimenti interessati e i relativi contratti erano stati curati dall’entourage amministrativo e dalla struttura amministrativa provinciale che avevano sottoposto all’organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento. Sovviene alla mente la risposta che Federzoni diede a Mussolini quando quest’ultimo gli chiese se la procedura per l’attribuzione allo stesso del titolo di Maresciallo dell’Impero era stata regolare; rispose Federzoni: “Per quanto è stato possibile”.

Nella specie quindi, pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta “esimente politica”, il Collegio ha ritenuto di poter rilevare l’assenza dell’elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un “non addetto ai lavori” (sic) quale sarebbe il Pres. Renzi.

Insomma, sembra di capire dalla sentenza che il povero Renzi, in perfetta buona fede, sarebbe stato “raggirato” dal suo entourage amministrativo. Già questa sembra una notizia: per quanto è dato di sapere, questa sarebbe la prima “presa in giro” che Renzi avrebbe subito nella sua vita, lui che viene spesso accusato (chiedere notizie al riguardo ad Enrico Letta, a Berlusconi nonchè, in ultimo, a Verdini, che non sembra affatto un sempliciotto) di rifilare “sole” agli altri.

Si apprende inoltre, tramite la sentenza, che l’attuale Presidente del Consiglio, pur essendo, come risulta da Wikipedia, in possesso di una laurea in giurisprudenza, è un “non addetto ai lavori” che si fida ciecamente degli apparati burocratici (che quindi sono stati giustamente condannati in primo grado) e che non è in grado nemmeno di rilevare che al personale privo di laurea da lui assunto in via fiduciaria non può essere corrisposto il trattamento economico previsto per i laureati.

Sulla base di queste motivazioni, il Collegio ha ritenuto dunque di poter escludere la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo al Pres. Matteo Renzi per insussistenza dell’elemento psicologico, ritenendo assorbita in tale valutazione ogni altra eccezione e contestazione contenuta nell’atto di appello. Pertanto, il Collegio stesso, in riforma delle pronunce impugnate, ha dichiarato assolto Matteo Renzi dagli addebiti contestatigli.

Alla luce delle motivazioni della sentenza si comprende meglio la portata del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Questo principio serve anche a mandare assolti nei giudizi di responsabilità i politici di vertice i quali,  essendo “non addetti ai lavori” (e cioè non facendo parte dell’apparato burocratico che tende  talvolta tranelli ed imboscate agli ingenui politici), non possono essere ritenuti responsabili degli atti da loro adottati. E ciò anche se in calce ad essi è stata apposta la loro firma, alla quale a questo punto andrebbe aggiunto, al posto del tradizionale acronimo “n.q.” (nella qualità), il nuovo acronimo “n.a.a.l.” (non addetto ai lavori); così, a scanso di equivoci e per tenere alla larga quella gran rompiscatole della Procura della Corte dei conti.

Giovanni Virga, 11 febbraio 2015.

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Category: Amministrazione pubblica

Commenti (3)

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  1. Giovanni Corporente ha detto:

    La (in)giustizia italiana ha colpito ancora!

    Ritengo che solo la “unicità” della giurisdizione, riconosciuta universalmente quale principio fondamentale di democrazia, potrà consentire la realizzazione in concreto del diritto di uguaglianza.

    Alcuni decenni or sono, il prof. Giuliano Amato, nel proporre la soppressione della giurisdizione amministrativa, la ritenne un inutile orpello dell’ordinamento (… i bizantinismi del giudice amministrativo)

  2. tritabugnol ha detto:

    Non a caso, dunque, nel dl 90/2014 – se non erro – è stata espressamente prevista la possibilità di contratti ex art. 90 TUEL con inquadramento dei portaborse – pardon, staffisti – indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

    Trattavasi di legge ad personam sopravvenuta alla condanna in primo grado che la Corte dei conti ha deciso di fatto di applicare retroattivamente, evidentemente in base al principio penalistico di retroattività della legge favorevole al reo…

  3. Michele Casano ha detto:

    E’ invece di oggi la notizia – fonte sempre il sito web de “Il Fatto Quotidiano” – che lo stesso Giudice che presiedeva la Sez. d’Appello della Corte dei Conti che ha mandato assolto Renzi è stato nominato (dal Governo Renzi) Procuratore Generale (?)…

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