Il giudizio elettorale ed il “paradosso Cammarata”

di | 1 Marzo 2015 | 1 commento Leggi

La recente sentenza parziale del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 352 (pubblicata in questa rivista), riguardante le ultime elezioni regionali in Piemonte, è interessante non solo perché costituisce l’ultimo capitolo dell’apparentemente interminabile saga delle elezioni regionali piemontesi (questa volta però a parti invertite: non più Bresso contro Cota, ma Lega contro Chiamparino) e perché affronta interessanti questioni preliminari (quale quella della decorrenza del termine d’impugnazione nel caso di elezioni regionali), ma anche perché offre l’occasione per esaminare quello che io personalmente definisco il “paradosso Cammarata” (spiegherò subito di che si tratta).

La richiamata sentenza del T.A.R. Piemonte, infatti, ha ritenuto ammissibili – perché sufficientemente specifici – alcuni motivi di ricorso con i quali si denunciavano possibili brogli nella fase dell’autenticazione delle firme dei presentatori di lista, ma, dando atto che sono in corso delle indagini al riguardo della Procura della Repubblica di Torino, ha rinviato la causa al luglio 2015, data di possibile chiusura delle indagini preliminari della magistratura penale.

Tuttavia non è certo se a quella data il T.A.R. potrà decidere, dato che prevedibilmente dovrà attendersi la conclusione (con sentenza definitiva della Cassazione) del processo penale, ammesso per un attimo che le indagini della Procura della Repubblica si concludano con una richiesta di rinvio a giudizio.

Nè comunque può escludersi che, anche in caso di mancato rinvio a giudizio, sia chiesto termine per la proposizione di una querela di falso in sede civilistica; e, in tale ipotesi, dovrà attendersi la conclusione dell’incidente di falso (anche in questo caso sino alla sua eventuale conclusione in Cassazione), con conseguente allungamento abnorme dei tempi del giudizio elettorale, per il quale, come noto ai lettori, sono previsti tempi strettissimi (tutti i termini sono dimidiati) ed addirittura è prescritta la lettura del dispositivo in udienza, subito dopo la camera di consiglio, in modo tale da dare immediata contezza dell’esito del giudizio.

Del resto analogamente era accaduto nel precedente giudizio a parti inverse (Bresso contro Cota), dato che in quel caso il ricorso era stato accolto dopo ben quattro anni, durante il quale il Presidente Cota aveva regolarmente espletato il suo mandato.

Ancor più emblematico di quanto sto dicendo è l’esempio offerto dalla sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo (Sez. I, sent. 5 novembre 2014, pubblicata anch’essa in questa rivista) relativa al ricorso elettorale proposto da Leoluca Orlando nei confronti dell’allora  Sindaco di Palermo Diego Cammarata.

Con questa sentenza, emessa dopo oltre 7 anni e mezzo dalle elezioni (essendosi svolte le elezioni di cui si discuteva il 13 e 14 maggio 2007), il T.A.R. Sicilia – Palermo ha dato atto lealmente del fatto che dette elezioni dovevano ritenersi illegittime, atteso che (cito testualmente):

a) non v’è dubbio che la denunziata irregolarità relativa alla consegna dei plichi, recanti la documentazione delle operazioni del seggio, a personale non identificato sia gravissima e determina, se riferita ad un numero elevato di sezioni, una valida ragione di annullamento dell’intero procedimento. Il mancato rispetto delle regole che imponevano la consegna a personale qualificato e identificato implica che nessuna sicurezza sull’esito effettivo della consultazione possa ritenersi raggiunta, attesa la probabilità di un inquinamento, per dir così, della documentazione versata (nel caso di specie l’irregolarità ha riguardato 192 sezioni su 600, cioè circa un terzo);

b)  risulta la condanna in via definitiva per brogli di alcuni presidenti di seggio; anche qui si tratta di vicenda specifica e sulla quale, una volta accertata la responsabilità penale in modo irrevocabile, ogni ulteriore valutazione finisce per rivelarsi superflua e non certo enunciabile come principio di diritto, essendo la questione già in fatto del tutto pacifica.

Tuttavia, aggiunge la stessa sentenza (come già scritto di recente, nel nostro beneamato Paese, c’è sempre un però), tenuto conto del fatto che ormai la consiliatura in contestazione si è conclusa e, in esito a nuove elezioni, il Prof. Orlando è stato eletto nuovamente sindaco di Palermo, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Insomma, la sentenza da un lato dà atto che l’elezione era palesemente illegittima, essendo state riscontrate irregolarità in circa un terzo delle sezioni interessate, ma, nel contempo, ammette di non poter farci nulla perché ormai il sindaco eletto Cammarata ha espletato interamente il suo mandato ed addirittura, al momento della sentenza, è in carica colui che aveva proposto ricorso (il Sindaco Leoluca Orlando).

Ecco spiegato quindi perché ho definito il fenomeno evidenziato come il “paradosso Cammarata”. Appunto perché l’Avv. Diego Cammarata, a dispetto della asserita celerità del giudizio elettorale (che addirittura impone, come appena ricordato, la lettura immediata del dispositivo dopo la camera di consiglio), nonostante le gravi irregolarità accertate in via definitiva, ha potuto regolarmente espletare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

La colpa di ciò, tuttavia, non risiede nella scarsa solerzia dei Giudici amministrativi, ma nelle disfunzioni dell’attuale sistema, delle quali nessuno sembra darsi carico (intenti come sono a discutere di complicate alchimie elettorali che servono, come sempre, a sbaragliare l’avversario).

Eppure per risolvere il problema sarebbe sufficiente un breve periodo che ammette la possibilità per il G.A., chiamato a pronunciarsi su di un ricorso elettorale nel quale sorgono – come spesso avviene di questi tempi – questioni di falso, di pronunciarsi in via incidentale su tali questioni, fermo rimanendo il potere della magistratura penale di accertare eventuali reati commessi.

Come giustamente rilevato dal T.A.R. Sicilia con la richiamata sentenza, che ha stigmatizzato  le disfunzioni dell’attuale sistema di decisione dei ricorsi elettorali, le quali derivano “dalla combinazione di meccanismi processuali doverosi, peraltro non agevoli (istruttorie complesse ed accertamenti penali) e sostanzialmente dilatori”, si impone una strategia complessa di recupero, “in un contesto unitario e senza idoneità a fare stato, degli accertamenti diversi così da consentire nel più breve periodo la statuizione giurisdizionale e la riedizione, se occorre, delle operazioni elettorali”.

Del resto, se è vero che il Parlamento, nell’ambito della c.d. autodichia di cui dispone, può accertare eventuali questioni di falso in via incidentale per i ricorsi riguardanti le elezioni politiche, perché altrettanto non dovrebbe essere riconosciuto in favore del Giudice amministrativo in sede di decisione di un ricorso riguardante elezioni amministrative, regionali e per il Parlamento europeo?

Quanto ho appena detto evidenzia una ulteriore stortura del sistema: infatti la disciplina dei ricorsi elettorali per le elezioni più importanti, e cioè per il Parlamento italiano, affida la decisione di tali ricorsi allo stesso Parlamento. Sono state più volte sollevate questioni di costituzionalità di tale disciplina, ma il Giudice delle leggi le ha sempre  dichiarate inammissibili (cfr. Corte Cost., sentenza 19 ottobre 2009 n. 259, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/ccost_2009-10-19.htm, per ciò che concerne il sistema di tutela nel caso di atti di ammissione od esclusione delle liste elettorali; ma v. anche la ordinanza 23 marzo 2006, n. 117, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/ccost_2006-03-23.htm,  che ha dichiarato irricevibile il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati).

Insomma, l’intero sistema dei ricorsi elettorali andrebbe rivisto: da un lato, con una norma minima, da introdurre con legge ordinaria o magari con decreto-legge, che prevede la possibilità per il G.A. di decidere in via incidentale le questioni di falso che vengono sollevate in sede di contenzioso elettorale, in modo tale da eliminare il c.d. “paradosso Cammarata”. Dall’altro con la sottoposizione al G.A. o comunque al qualsiasi altra Autorità giurisdizionale anche delle controversie riguardanti le elezioni politiche, le quali, anch’esse, per il fatto che l’apposita commissione parlamentare è composta in prevalenza dalla maggioranza che ha conseguito la vittoria delle elezioni, vengono decise a distanza di anni, quando magari il Parlamento sta per chiudere i battenti per fine mandato. In tal modo si tutelerebbe realmente la genuinità del risultato elettorale e la correttezza delle relative operazioni.

Ma sorge il dubbio che l’attuale sistema faccia comodo a molti e che, quindi, non si farà niente.

Del resto, ormai le consultazioni elettorali vengono usate come uno comodo strumento per coprire le “vergogne” del nostro sistema politico, allo stesso modo in cui faceva tale Daniele da Volterra (passato alla storia come il più noto nome di “Braghettone”) per coprire le “vergogne” dei dipinti di Michelangelo nella Cappella Sistina. Ma la foglia di fico elettorale è sempre più stretta, come dimostrato dal crescente numero degli astenuti.

Giovanni Virga, 1° marzo 2015.

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Category: Giustizia amministrativa

Commenti (1)

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  1. Michele Casano ha detto:

    Si pone evidentemente un problema di “effettività” della tutela giurisdizionale, – pur solennemente sancita dall’art. 1 C.P.A., – e peraltro recependo ben precisi e fondamentali principi, anche di derivazione comunitaria. Altrettanto chiaro è che il sistema normativo e processuale vigente in tema di contenzioso elettorale, vada profondamente riformato. Una qualche forma di tutela “per equivalente monetario” sembrerebbe a questo punto doverosa. Ma chi paga? Chi risarcisce i cittadini/elettori turlupinati e defraudati, nonché le Istituzioni territoriali, occupate in modo abusivo ad opera di politicanti e “professionisti” vari, specializzati in firme ed autentiche farlocche e liste “civetta” ? E che dire poi del danno all’immagine patito dalla P.A. ?

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