Consulta leaks (sull’esito del possibile conflitto tra poteri dello Stato per il c.d. caso Ruby)

di | 18 Febbraio 2011 | 1 commento Leggi

Nel momento di estrema confusione che stiamo attraversando, a molti forse è sfuggito il fatto, indubbiamente grave, che nella giornata di ieri l’agenzia ANSA ha pubblicato un comunicato (clicca qui per consultarlo), ripreso da diversi quotidiani, con il quale si dà notizia che “un’importante e qualificata fonte” della Corte costituzionale ha annunciato che sarebbe destinato ad essere dichiarato inammissibile un eventuale ricorso per conflitto tra poteri dello Stato tendente ad affermare la competenza del Tribunale dei ministri in relazione alla vicenda relativa al caso Ruby.

La gravità dell’episodio deriva non solo dal fatto che è stata preannunciata una decisione della Consulta in relazione ad un ricorso che non è stato proposto, ma che addirittura sono state rese note dettagliatamente, riportate tra l’altro tra virgolette, le argomentazioni giuridiche che comporterebbero la inammissibilità del ricorso.

Finora sapevamo che esistevano i “leaks” (indiscrezioni o, se si vuole, falle di sistema che consentono alle notizie segrete di trapelare) del sito WikiLeaks.com di Assange. Non sapevamo che esistevano anche i “leaks” della Consulta, per giunta preventivi.

Vale la pena riportare il testo del citato comunicato dell’agenzia ANSA. In esso si legge che:

Se l’obiettivo è trasferire il processo a carico del premier Berlusconi sul ‘caso Ruby’ dal tribunale di Milano a quello dei ministri, il conflitto tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale rischia di cadere nel vuoto e di essere fermato da una pronuncia di inammissibilità. E questo perché – spiega all’ANSA un’importante e qualificata fonte di Palazzo della Consulta- sulle questioni di giurisdizione decide la Cassazione e non la Corte Costituzionale, “secondo quanto previsto dall’art.37, secondo comma, della legge 87 del 1953” sul funzionamento della Consulta. Negli stessi ambienti si auspica che tali norme siano tenute in conto nel caso in cui la Camera o la Presidenza del Consiglio decidano di sollevare il conflitto.

La norma citata prevede che il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale “se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”. Ma la stessa norma, al secondo comma, precisa che “restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione”. Quindi, se la questione verrà posta per risolvere il nodo della competenza funzionale (nel telefonare in questura a Milano per chiedere il rilascio di Ruby Berlusconi ha agito o no abusando della sua funzione di premier tanto da dover essere giudicato dal tribunale dei ministri?) la Consulta dovrebbe rigettarla, dichiarandola inammissibile e senza entrare nel merito.

La sollecitazione in ambienti di Palazzo della Consulta è dunque quella di “valutare bene” la strada del conflitto tra poteri. E se questo dovesse essere sollevato, si tenga conto che il conflitto non sospende il procedimento in corso. Inoltre – fa notare la stessa fonte qualificata – tra ammissibilità e decisione nel merito mediamente passa oltre un anno prima che la Consulta si esprima sui conflitti. “Potremmo anche ridurre i tempi arrivando a sei mesi ma – viene ribadito – non si dimentichi che è la Cassazione a decidere sulle questioni di competenza“.

Sembrerebbe che la gravità dell’episodio sia stata percepita anche dalla Corte, il cui Presidente aveva affermato appena pochi giorni addietro (v. la relazione del Pres. De Siervo del 10 febbraio scorso pubblicata in questa rivista) che è “denigratorio per la Corte Costituzionale e gravemente offensivo” sostenere che i 15 giudici della Consulta “giudicherebbero sulla base di loro asserite appartenenze politiche” e che “le decisioni che vengono infine adottate dalla Corte (all’unanimità o con maggioranze che sono di volta in volta diverse) rappresentano il punto di arrivo di un organo sicuramente imparziale”.

Anticipare una decisione della Corte quando ancora il ricorso non è stato proposto ed il conflitto non è stato nemmeno sollevato, non sembra il massimo dell’imparzialità, specie se il conflitto riguarda una materia incandescente come quella della competenza o meno del Tribunale dei ministri per l’affare Ruby.

Appunto per questo sembrerebbe che nella stessa serata di ieri la Corte abbia diramato una smentita. Dico sembrerebbe perché ancora oggi, nella prima pagina del sito dell’ANSA – sezione della Politica, campeggia in grande evidenza (campito in verde) il già citato comunicato, mentre non c’è traccia della smentita della Consulta; nè essa è presente nel sito della Corte costituzionale.

Si tratta comunque di una grave caduta di immagine per la Consulta (si è, tra l’altro, nel frattempo appreso – tramite qualche quotidiano – che un giorno prima del comunicato dell’ANSA, il Presidente della Corte avrebbe ricevuto un giornalista della stessa agenzia; nè è senza significato il fatto che, nel comunicato dell’ANSA, si afferma testualmente che: “Potremmo anche ridurre i tempi arrivando a sei mesi …”, atteso che il potere di anticipare l’udienza spetta al Presidente), in grave contraddizione con quanto affermato dallo stesso Pres. De Siervo nel corso della conferenza stampa del 10 febbraio scorso, a meno di non volere sostenere che il preannunciato orientamento sfavorevole in ordine ad un possibile ricorso per conflitto di attribuzione costituisce una delle forme di “leale collaborazione tra i poteri dello Stato”, alle quali spesso la Corte si richiama.

Rimane a questo punto da esaminare la questione della ventilata inammissibilità dell’eventuale ricorso per conflitto di attribuzione.

L’art. 37 della legge n. 87 del 1953, così dispone ai primi 4 commi, per il conflitto tra poteri dello Stato:

1. Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

2. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

3. La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

4. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati”.

In effetti il 2° comma della norma in discorso, nel prevedere che “restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione”, sembrerebbe precludere un intervento della Corte in materia di giurisdizione, provocato da un conflitto di attribuzione.

Ma si tratta di una norma che talvolta la Corte ha ritenuto non applicabile a quei casi in cui non si tratti di una semplice questione di giurisdizione, ma il conflitto involga garanzie previste in favore del Parlamento od altri organi di rilievo costituzionale (e tale è la garanzia, prevista nei confronti dei ministri, di essere giudicati da un Tribunale ad hoc).

Illuminante può essere al riguardo l’esempio offerto dalla sentenza della Corte 30 luglio 1997, n. 289, riportata nella banca dati della rivista, con la quale la Consulta, a seguito del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Veneto, ha affermato che “non è suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile una delibera concernente una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento di un Consiglio regionale”. In quel caso: a) la questione era stata proposta con conflitto di attribuzione; b) concerneva una questione di giurisdizione che involgeva garanzie previste in favore di una assemblea elettiva di rilievo costituzionale (il Consiglio regionale).

Mi riprometto di tornare sull’argomento, il quale richiede approfondimenti che esulano dai limiti del presente intervento, se e quando sarà proposto il conflitto tra poteri dello Stato di cui si parla. Per adesso sembra sufficiente avere posto il problema, che comunque non può essere risolto – tramite l’agenzia ANSA – con una ordinanza (preventiva) di inammissibilità emessa da “un’importante e qualificata fonte di Palazzo della Consulta”.

Giovanni Virga, 18 febbraio 2011.

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Category: Giustizia

Commenti (1)

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  1. Avv. Michele Casano ha detto:

    Se mi consente, caro Professor Virga, il Cav. On. Silvio Berlusconi almeno 3 “miracoli” li ha compiuti – gliene dobbiamo dare atto, senza dubbio – e li ha compiuto solo grazie alle sue innumerevoli e sempre più “imbarazzanti” (definiamole così, per carità di Patria, cercando di non pensare anche – ad esempio – alle indagini di Firenze per le stragi mafiose del 1993 … ) pendenze giudiziarie.
    Egli infatti:
    1) ha trasformato il Paese intero, a cominciare – ovvio – dai suoi media, in un colossale collegio di difesa e gli italiani in un popolo di “avvocati” che disquisiscono tutti i santi giorni su questioni giuridiche sulle quali troppo spesso nulla sanno;
    2) ha spaccato in via definitiva (ma spero non irreversibile) il medesimo Paese in due fazioni l’una contro l’altra armate (e ciò del resto nel solco della collaudatassima tradizione manichea berlusconiana: “noi”, e “loro”; il “bene” ed “il male”; “i nostri nemici” etc. etc.);
    3) ha disgustato oltre ogni immaginabile misura e limite, ed allontanato definitivamente dalla c.d. “politica” (recte, da questa politica), la restante parte di italiani, che non ne può più, e che è di giorno in giorno più numerosa.
    Professore, posso suggerirLe di promuovere su queste pagine, appena possibile, anche un dibattito sulla valenza, il significato precettivo, la precisa portata, i precedenti applicativi- costituzionali, le sentenze della Consulta e quant’altro afferente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 54 della Costituzione, avuto particolare ancorché non esclusivo riguardo ai suoi riflessi sulle possibili dimissioni del Governo, del suo Capo o di suoi singoli membri, magari anche alla luce di qualche possibile parallelismo in Diritto costituzionale comparato ?
    La saluto molto cordialmente.
    Avv. Michele Casano

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